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A cura di: Pierpaolo Molinengo Dal 1° settembre 2024 sono scattate le nuove sanzioni relative alla cedolare secca. A cambiare le regole del gioco è il Decreto Legislativo n. 87/2024, attraverso il quale il legislatore ha sostanzialmente rivisto il sistema sanzionatorio tributario. Le novità introdotte con questo provvedimento si ripercuotono direttamente sulla disciplina che viene applicata nel momento in cui si omette di dichiarare, o lo si fa in misura inferiore, le somme assoggettate alla cedolare secca. Le novità, sostanzialmente, determinano una riduzione delle somme dovute dai contribuenti, che vengono calibrate tenendo conto delle nuove sanzioni connesse alla dichiarazione dei redditi. Ma entriamo un po’ più nel dettaglio e cerchiamo di capire cosa cambia per i diretti interessati. Cedolare le secca, le sanzioni in vigore dal 1° settembre 2024 Per analizzare come cambiano le sanzioni collegate dalla cedolare secca è necessario partire dalle novità che sono state introdotte attraverso il Decreto Legislativo n. 471/1997. Volendo avviare la discussione da un punto di vista leggermente più generale, è bene ricordare che l’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 87/2024 ridisegna completamente le sanzioni relative all’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Le novità si applicano anche nel caso in cui gli importi dichiarati dovessero risultare inferiori rispetto a quelli che vengono effettivamente accertati. I contribuenti che non dovessero presentare la dichiarazione dei redditi vanno incontro ad una sanzione pari al 120%. In precedenza era pari ad una percentuale compresa tra il 120% ed il 240%. Dimezzata anche la sanzione minima: adesso è a 250 euro contro i precedenti 500 euro. Nel caso in cui nella dichiarazione dei redditi dovessero essere comunicati degli importi inferiori a quelli realmente accertati, la sanzione è pari al 70%: in precedenza era compresa in un range che oscilla tra il 90% ed il 180%. Viene introdotta la soglia minima di 150 euro. Le novità sono entrate in vigore dallo scorso 1° settembre 2024. Le disposizioni devono essere coordinate con quelle previste in relazione alla cedolare secca, per la quale sono previste delle sanzioni in caso di omessa o parziale comunicazione dei redditi percepiti. Cedolare secca, come cambiano le sanzioni Per quanto riguarda la cedolare secca le sanzioni sono raddoppiate, anche se la riforma fiscale ha reso leggermente più blandi le politiche che il Governo ha adottato per contrastare il fenomeno degli affitti in nero. Eventuali violazioni commesse fino allo scorso 31 agosto 2024 comportavano, per l’omessa dichiarazione dei redditi assoggettati alla cedolare secca, una sanzione compresa tra il 240 ed il 480% dell’imposta. Dal 1° settembre la percentuale è fissa al 240% con un minimo di 500 euro. Nel caso in cui la dichiarazione dovesse essere infedele, fino al 31 agosto 2024 la sanzione era compresa tra il 180 ed il 360%: dal 1° settembre è fissata nella soglia fissa del 140%, con un importo minimo di 300 euro. Ecco uno schema delle novità: omessa dichiarazione dei redditi con cedolare secca. Fino al 31 agosto: dal 240% al 480%. Dal 1° settembre: 240%, con un minimo di 500 euro; dichiarazione di redditi con cedolare secca per importi inferiori. Fino al 31 agosto: dal 180% al 360%. Dal 1° settembre: 140%, con un minimo di 300 euro. Cedolare secca, la dichiarazione integrativa Nel caso in cui il contribuente dovesse accorgersi di un omissione o di aver comunicato degli importi errati nel Modello 730 ha la possibilità di effettuare una rettifica. Per farlo è necessario presentare una dichiarazione integrativa. Il nuovo decreto prevede, in questo caso, che: venga eliminato il raddoppio della sanzione precedentemente previsto; il contribuente abbia la possibilità di corrispondere una sanzione pari al 50% delle imposte dovute, invece che al 100%. L’obiettivo di queste riduzioni è quello di spingere i locatari a correggere eventuali errori, evitando degli esborsi particolarmente costosi. In caso di mancata registrazione del contratto con cedolare secca, oltre alla dichiarazione integrativa è necessario procedere con il ravvedimento operoso della stessa registrazione, che determina i seguenti oneri: registrazione effettuata con un ritardo di 30 giorni: 6%; registrazione effettuata con un ritardo di 90 giorni: 13,3%; registrazione effettuata con un ritardo inferiore all’anno: 15%; registrazione effettuata con un ritardo superiore all’anno ma inferiore a due anni: 17,45%; registrazione effettuata con un ritardo superiore a due anni: 20%. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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