AI e ambiente costruito: l’intelligenza artificiale può aiutarci a decarbonizzare il settore edile? 26/06/2024
La costruzione di un impianto parafulmine: struttura, progettazione e obblighi legati alla normativa 02/07/2024
A cura di: Adele di Carlo Indice degli argomenti Toggle Cessione del credito, come rifiutare in caso di erroreLe istruzioni per inviare il rifiutoCrediti tracciabili e non tracciabili Le procedure di cessione del credito già accettate possono essere “annullate” tramite il rifiuto espresso del cedente. L’Agenzia delle Entrate consente la facoltà di rifiutare la cessione del credito e, per la prima volta, stabilisce una procedura chiara e dettagliata per poter inviare tale comunicazione. Lo prevede la Circolare n. 6/E dell’8 marzo 2024: in caso di errata accettazione o di comune accordo tra cedente e cessionario, la cessione del credito già approvata si può annullare. Per farlo l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un modello ad hoc. La possibilità di rifiutare la cessione del credito per i bonus edilizi era un’esigenza molto sentita nel settore e che offre maggiore flessibilità ai contribuenti. Il rifiuto della cessione del credito ha un doppio vantaggio: consente ai cedenti di recuperare i crediti fiscali in caso di errore dà ai cessionari una “via di uscita” in caso di accettazione errata o di cambiamento delle condizioni Cessione del credito, come rifiutare in caso di errore Per Superbonus e altri bonus edilizi, ad esempio la detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche, i beneficiari possono optare tra la cessione del credito e lo sconto in fattura. Ciò, naturalmente, a seconda della normativa vigente e delle modifiche apportate dall’ultima Legge di Bilancio. Il contribuente deve comunicare la scelta tra cessione del credito e sconto in fattura secondo le regole stabilite nel provvedimento 3 febbraio 2022 e nella Circolare 33/E/2022 che spiegano dettagliatamente cosa fare in caso di errori di comunicazione. Ora una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate – la n. 8/E/2024 – specifica le modalità di comunicazione del rifiuto riguardo alle cessioni successive alla prima. Errori che possono verificarsi in due casi: quando il cessionario ha accettato per errore la cessione del credito quando il cessionario ha accettato la cessione ma entrambi (sia cedente che cessionario) vogliono annullare la comunicazione inviata sulla “Piattaforma cessione crediti” Le istruzioni per inviare il rifiuto Che si tratti di una cessione accettata per errore o della volontà di annullarla, in entrambi i casi cedente e cessionario che vogliono rifiutare la cessione devono usare il modello allegato alla circolare dell’Agenzia delle Entrate. Tale modello deve essere sottoscritto digitalmente o con firma autografa (allegando la copia dei documenti di identità) e inviato via PEC all’indirizzo: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it Ogni altra modalità sarà considerata illegittima ai fini della trasmissione del rifiuto. Crediti tracciabili e non tracciabili La circolare dell’Agenzia delle Entrate distingue i crediti tracciabili da quelli non tracciabili; soltanto per i primi il contribuente può esercitare il rifiuto per ciascuna rata, sempre che non sia stata ceduta oppure opzionata in compensazione con modello F24. Sono “tracciabili” i crediti che riferiti alla cessione o allo sconto in fattura comunicati a partire dal 1° maggio 2022 (questi, dopo la prima cessione, non possono essere ceduti parzialmente). Invece, per quanto riguarda i crediti non tracciabili, il plafond del cessionario viene ridotto per l’importo corrispondente e la relativa annualità. Se l’Agenzia delle Entrate accetta l’opzione di rifiuto, i crediti tornano nella disponibilità del cedente che, a questo punto, ha due opzioni: usarli in compensazione tramite F24 cederli ulteriormente Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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