Contravvenzioni in materia di sicurezza

La III sezione della Cassazione Penale del 20 maggio 1999 ha stabilito che le contravvenzioni previste e punite dal D.P.R. 547/1955 hanno natura permanente poiché la situazione giuridica persiste sino al momento in cui il responsabile non abbia provveduto ad adottare le prescritte misure cautelari ovvero, in difetto, sino a quando il giudice stesso non abbia pronunciato sentenza di condanna anche se non passata in giudicato.

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