Covertito in legge il decreto che proroga i termini del condono edilizio

La Camera ha definitivamente approvato la conversione in legge del decreto che proroga i termini per il condono edilizio dal 31 marzo al 31 luglio 2004. Entro tale data dovranno essere presentate le domande per la regolarizzazione degli abusi edilizi e per il pagamento della prima rata. Il provvedimento proroga anche i termini per il pagamento della seconda e della terza rata che slittano rispettivamente di 3 e 2 mesi. Per la seconda rata dal 30 giugno al 30 settembre 2004. Per la terza rata dal 30 settembre al 30 novembre 2004. Il termine del 31 luglio si applica anche alle domande per l’acquisto dell’area del demanio su cui è stata fatta una costruzione abusiva.

Decreto-Legge 31 marzo 2004, n.82
Proroga di termini in materia edilizia
(GU n. 76 del 31-3-2004)

Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine per la presentazione delle domande di regolarizzazione in materia di illeciti edilizi di cui all’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 32, commi 15 e 32, le parole: «31 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2004»; b) nell’allegato 1, le parole: «30 giugno 2004» e «30 settembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «30 settembre 2004» e «30 novembre 2004».
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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