Criteri ambientali minimi, al via le regole ambientali per costruire strade e ponti

I nuovi criteri minimi ambientali entreranno in vigore il prossimo 21 dicembre 2024. Ed avranno un impatto sull’attività nei cantieri stradali

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Criteri ambientali minimi , al via le regole ambientali per costruire strade e ponti

Il 23 agosto 2024 è stato pubblicato in gazzetta Ufficiale il Decreto del 5 agosto 2024 recante i criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento dei servizi di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione ed adeguamento delle infrastrutture stradali. Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal prossimo 21 dicembre 2024.

Il legislatore ha predisposto una serie di criteri ben delineati e definiti con uno scopo ben preciso: ridurre al massimo l’impatto ambientale dei lavori per realizzare od effettuare la manutenzione sulle varie infrastrutture stradali. Nel novero degli interventi presi in considerazione ci sono anche la realizzazione delle opere di pertinenza stradale, come piazze, marciapiedi e parcheggi ad esse connesse. La filosofia sulla quale si poggiano i criteri ambientali minimi (CAM) è la sostenibilità ambientale da raggiungere anche attraverso l’economia circolare.

Ma entriamo un po’ nel dettaglio e cerchiamo di capire quali novità siano state introdotte.

Criteri ambientali minimi (CAM), l’applicazione dei criteri

L’applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) ha uno scopo ben preciso: la sostenibilità. Ad ogni modo, nella loro applicazione si devono intendere fatti salvi tutte le tutele, i vincoli, i piani, i regolamenti e le norme che risultino essere più restrittive.

Solo e soltanto per fare qualche esempio si possono citare:

  • vincoli relativi a beni culturali, idraulici, idrogeologici, aree naturali protette, beni paesaggistici, siti rete Natura 2000, valutazioni d’impatto ambientale;
  • piani e norme regionali;
  • piani e regolamenti comunali.

Attraverso i criteri minimi ambientali (CAM) sono state introdotte alcune indicazioni generali per la stazione appaltante. Tra questi ci sono un’analisi dei contesti e dei bisogni e alcune indicazioni relative agli studi di LCA. Spetterà sempre alla stazione appaltante verificare le competenze dei progettisti ed analizzare le caratteristiche della catena di approvvigionamento dei materiali utilizzati per la costruzione o la manutenzione delle infrastrutture stradali.

Progettazione e affidamento dei lavori, la suddivisione dei criteri

Sono sostanzialmente due le fasi nelle quali sono stati suddivisi i criteri ambientali: la progettazione e l’affidamento dei lavori.

Per quanto riguarda i criteri di progettazione, gli stessi si articolano:

  • clausole contrattuali: relazione CAM, contenuti del capitolato speciale d’appalto;
  • specifiche tecniche;
  • criteri premiali.

Per quanto riguarda le specifiche contrattuali, invece, si spazia dalla sostenibilità ambientale per arrivare all’efficienza funzionale. Particolare attenzione, inoltre, viene prestata alla durata della pavimentazione, alle emissioni acustiche e alla temperature di posa. Sotto la lente d’ingrandimento passano, inoltre, la manutenzione e il disassemblaggio, il fine vita e il riutilizzo del conglomerato.

Previste delle specifiche tecniche anche per i prodotti da costruzione che devono essere utilizzati. Le regole impattano trasversalmente su quanto viene utilizzato in cantiere.

Sono fornite delle indicazioni per:

  • i prodotti in calcestruzzo, in acciaio, legno;
  • i sistemi di drenaggio;
  • le tubazioni;
  • le barriere antirumore.

I criteri minimi ambientali (CAM) nei cantieri

I criteri minimi ambientali (CAM) vanno ad impattare anche sui cantieri, le cui norme tecniche regolamentano le seguenti operazioni:

  • demolizione selettiva;
  • recupero e riciclo;
  • conservazione dello strato superficiale del terreno;
  • i rinterri e riempimenti.

Per quanto riguarda gli affidamenti dei lavori, invece, i criteri si basano essenzialmente su alcune clausole contrattuali e su dei criteri premianti.

Importante l’aspetto delle clausole contrattuali, attraverso le quali vengono definite:

  • la relazione CAM;
  • le modalità attraverso le quali deve essere gestito l’impianto produttivo di conglomerato bituminoso;
  • la gestione delle temperature di miscelazione del conglomerato bituminoso;
  • le regole attraverso le quali deve essere gestito il personale di cantiere;
  • le specifiche relative alle macchine operatrici;
  • le caratteristiche che devono possedere i grassi ed oli lubrificanti che vengono impiegati nei vari veicoli presenti in cantiere.

La normativa ha previsto, inoltre, ben dodici proposte di criteri premianti – i quali, ad ogni modo, non sono obbligatori – per l’affidamento dei vari lavori.

I criteri minimi ambientali prevedono particolari specifiche per le aree verdi di pertinenza stradale, per le quali devono essere applicate le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2020:  “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde, per gli interventi di manutenzione, riqualificazione o nuova realizzazione”.

Francesco Ventura, Consigliere delegato per l’Ambiente di Oice e A.U. di VDP, nel commentare il nuovo provvedimento spiega che:

“la pubblicazione del Decreto CAM Strade con il quale vengono definiti i criteri ambientali minimi per l’affidamento dei progetti e dei lavori per la costruzione, manutenzione e adeguamento delle nostre strade, colma un vuoto allineando le Strade a quanto già esistente da tempo per l’edilizia, in attesa di un documento che affronti l’intera gamma delle infrastrutture. Si tratta di un decreto atteso da tempo che ha avuto un iter molto lungo e controverso. Da parte del ministero è stato fatto un ottimo lavoro sia nel metodo, con la partecipazione alla stesura del documento di oltre 250 esperti tecnici, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, sia nel merito in quanto accanto a una puntuale definizione e indicazione di quali siano i criteri da seguire e come farlo si inseriscono degli elementi di innovazione invitando a fare ricorso alla premialità, come nel caso del ricorso a una catena di fornitura in linea con i criteri ESG”.

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