Decreto Bersani con efficacia retroattiva

Per il giudice capitolino, l’articolo 36 è una norma di interpretazione autentica che si applica anche ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2006).
In base a questa disposizione, applicabile a Ici, Iva, imposta di registro e Irpef, inoltre, non è
indispensabile per la qualificazione dell’area che sia stato emanato un piano di lottizzazione.
Questa precisazione, per l’Ici, era già contenuta nel collegato alla Finanziaria 2006 (articolo 11-quaterdecies, comma 16 della legge 248/2005).
Del resto, l’articolo 2 del decreto legislativo 504/92 dispone che per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici “generali o attuativi”.
Quello che rileva è la potenzialità di edificazione, con esclusione dal novero delle aree fabbricabili solo di quelle che sono assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincolo di inedificabilità.
Già in passato, la Cassazione (sentenze 5900/1997 e 13817/2003) aveva affermato che fosse sufficiente la deliberazione di adozione del piano da parte del Consiglio comunale, che conferisce allo strumento urbanistico efficacia immediata.
Dunque, strumento generale imperfetto ma efficace.
La successiva delibera dell’organo regionale perfeziona lo strumento, ma ai fini tributari il terreno è un’entità valutabile sulla base della destinazione edificatoria.
E questa destinazione è già recepita dai consociati come esistente. Sempre la Cassazione, con la sentenza 16751 del 24 agosto 2004, ha ritenuto che un’area è edificabile quando è inserita nel piano regolatore ed è soggetta all’imposta comunale sugli immobili indipendentemente dalla successiva lottizzazione.
In effetti, la legge non prevede che la utilizzabilità a scopo edificatorio debba essere legale ed effettiva al momento dell’imposizione fiscale.

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