Il Decreto Energia è legge: tra quarta cessione del credito e lotta al caro bollette

La legge di conversione del decreto Energia è stata Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale rendendo definitive le modifiche inserite nel corso dell’esame parlamentare. Nello specifico il Decreto contiene misure urgenti che hanno lo scopo di contenere i costi dell’energia elettrica e del gas naturale, agevolare lo sviluppo delle energie rinnovabili e rilanciare le politiche industriali. Confermata anche la quarta cessione del credito.

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Il Decreto Energia è legge: tra quarta cessione del credito e lotta al caro bollette

Le misure previste dal nuovo Decreto Energia si focalizzano su due obiettivi fondamentali: fronteggiare il caro energia e sostenere le filiere produttive che risentono maggiormente di questa situazione. A tale proposito una parte dei fondi pari a 5,5 miliardi di euro è destinata a calmierare i prezzi energetici nell’immediato, mentre una quota verrà impiegata per scongiurare il verificarsi di avvenimenti futuri di questo tipo e stabilire un equilibrio.

Decreto Energia: misure urgenti per contenere il caro bollette

Per contenere l’aumento dei prezzi dell’energia e del gas naturale vengono azzerati gli oneri generali di sistema dalle bollette del 2° trimestre 2022 applicati alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW e pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
 
E’, inoltre, fissata l’aliquota IVA del 5% sulle somministrazioni di gas metano ad uso civile e industriale contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

E’ riconfermato, poi, il bonus sociale riferito al gas e all’elettricità anche per il 2° trimestre 2022 destinato ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute. Non vengono corrisposte somme al beneficiario, ma gli importi del bonus vengono compensati nella bolletta.

Semplificazioni per l’installazione di fotovoltaico ed eolico

Per riuscire a garantire un prezzo equilibrato dell’energia in futuro è necessario incrementare la produzione nazionale, prediligendo l’utilizzo di fonti rinnovabili per agevolare il raggiungimento degli obiettivi climatici.

Non a caso l’art. 9 comma 1 del Decreto introduce semplificazioni per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici e di impianti eolici. Cosa vuol dire?Semplificazioni per l'installazione di fotovoltaico ed eolicoSi spinge per consentire la massima diffusione di impianti fotovoltaici con determinate caratteristiche e di impianti eolici anche off-shore, nonché di impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro e impianti a biogas e biometano, attraverso l’adozione e il rafforzamento di misure autorizzative semplificate, senza necessità di interventi normativi attuativi nazionali o regionali.

All’interno delle aree considerate idonee sarà possibile realizzare impianti fotovoltaici e relative opere connesse di potenza inferiore a 1 Mw di nuova costruzione o a seguito di potenziamenti, rifacimenti o interventi di integrale ricostruzione. L’autorizzazione verrà rilasciata in un solo giorno presentando una semplice Dichiarazione di inizio lavori asseverata (Dila).

Superbonus 110% e quarta cessione del credito

Il Decreto Energia introduce anche il nuovo articolo 29-bis che porta a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai crediti di imposta. Questo vuol dire che banche e intermediari, in caso di esaurimento delle possibili cessioni, avranno la possibilità di effettuare un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.Superbonus 110% e quarta cessione del creditoLa norma in questione si applica alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

L’articolo 29-ter, invece, proroga al 15 ottobre 2022 il termine per comunicare l’applicazione dello sconto sul corrispettivo o della cessione del credito da parte dei soggetti IRES e soggetti titolari di partita IVA il cui termine di presentazione della dichiarazione scade il 30 novembre 2022.

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