Il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del Dl 212/2023 “salva-spese” che interessa le agevolazioni fiscali in edilizia, in particolare il Superbonus.
L’obiettivo della norma è quello di salvaguardare i beneficiari e favorire l’avanzamento dei cantieri, evitando che il mancato completamento degli interventi edilizi entro i tempi previsti provochi la revoca dei benefici già erogati, garantendo una stabilità per i beneficiari e assicurando un sostegno per le fasce più deboli. Potranno beneficiare dell’agevolazione i lavori terminati entro il 31 dicembre 2023; per quelli che si concluderanno nel 2024 vengono confermate le percentuali previste dalla legislazione vigente.
Il Decreto Salva-Superbonus è composto da 4 articoli:
- Articolo 1 – disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia;
- Articolo 2 – opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici;
- Articolo 3 – revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
- Articolo 4 – entrata in vigore.
Le novità introdotte
Redditi bassi
Come previsto dall’art. 1 del dl 21/2023, per i beneficiari delle detrazioni, nel caso in cui i lavori non siano stati completati, l’agevolazione passa dal 110% al 70% per i lavori non certificati entro dicembre 2023, a meno che non si sia optato per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Per garantire la possibilità di accedere ai benefici del Superbonus per tutti, i cittadini con reddito inferiore a 15.000 euro hanno diritto a un contributo a fondo perduto erogato dall’Agenzia delle Entrate per le spese sostenute dal primo gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, purché i lavori al 31/12/23 siano completati almeno al 60%.
Barriere architettoniche
Per quanto riguarda le barriere architettoniche, il decreto ne limita l’ambito di applicazione agli interventi che riguardano scale, rampe, ascensori, servo-scala e piattaforme elevatrici. Inoltre sono stati introdotti l’obbligo di asseverazione tecnica, che ne certifichi il rispetto dei requisiti di accessibilità e l’obbligo di utilizzare il bonifico parlante per il pagamento.
Dal 1° gennaio 2024 sono stati eliminati sconto in fattura e cessione del credito, con l’eccezione per coloro che prima della pubblicazione ufficiale del dl 212/2023 abbiano presentato la documentazione necessaria:
- richiesta del titolo abilitativo;
- interventi per cui non è prevista la presentazione del titolo abilitativo;
- siano già iniziati i lavori;
- stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura di beni e servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, nel caso in cui non siano iniziati i lavori.
Possono usufruire di sconto in fattura e cessione del credito: i condomini per interventi realizzati su parti comuni e le persone fisiche per interventi su edifici unifamiliari o unità abitative che si trovano in edifici plurifamiliari, purché il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare; si tratti dell’abitazione principale e il reddito di riferimento non superi i 15.000 euro.
Sconto in fattura
Le comunicazioni che riguardano sconto in fattura e cessione del credito per le spese sostenute nel 2023 vanno inviate entro il 4 aprile.
Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 a partire dal 30/12/23 non è più possibile la cessione del credito.
Entro un anno dalla conclusione dei lavori i contribuenti dovranno inoltre stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni causati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali.
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