Distanze minime inderogabili

Una sentenza della Corte di cassazione ha recentemente stabilito che le distanze minime tra pareti finestrate e pareti degli edifici antistanti, fissate nella misura di 10 metri dal D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, devono essere rispettate dai Comuni. E nel caso i piani regolatori non abbiano adottato questi standard o abbiano stabilito altri canoni, allora queste clausole verranno automaticamente sostituite, nel rispetto dell’art. 9 del già citato decreto ministeriale.
Ma c’è di più: la sentenza avrà affetto anche nei contenziosi tra privati. In pratica, il privato, in presenza di un piano regolatore che non rispetti questi standard, potrà pretendere il rispetto della distanza dei 10 metri, secondo il meccanismo della sostituzione automatica del piano regolatore. La Cassazione però non ha tenuto conto delle differenti situazioni normative, cioè del fatto che le regioni hanno competenza legislativa, in materia edilizia e urbanistica, e che l’ approvazione dei piani regolatori è affidata alle amministrazioni.
Fonte Italia Oggi

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