In Gazzetta la suddivisione delle risorse per investimenti e sviluppo infrastrutturale

In Gazzetta la suddivisione delle risorse per investimenti e sviluppo infrastrutturale

Pubblicata in Gazzetta la ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese tra le amministrazioni centrali dello Stato in relazione ai settori di spesa. Assegnati ai Ministeri 35,5 miliardi di euro

In Gazzetta la suddivisione delle risorse per investimenti e sviluppo infrastrutturale

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 del 2 febbraio il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2018 “Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205“.

Il Fondo, come da tabella allegata al decreto, prevede la ripartizione di 35,53 miliardi di euro tra le amministrazioni centrali dello Stato in relazione ai settori di spesa indicati dalla norma n° 205.

E’ suddiviso fra diversi ministeri, nel periodo tra il 2018 e il 2033, con l’obiettivo di assicurare il finanziamento delle infrastrutture in diversi settori, a ognuno dei quali sono assegnate precise risorse (la maggior parte sono destinate al Ministero delle infrastrutture e trasporti):

  • trasporti e viabilità;
  • mobilità sostenibile e sicurezza stradale;
  • infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;
  • ricerca;
  • difesa del suolo, dissesto idrogeologico;
  • edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
  • attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;
  • digitalizzazione delle amministrazioni statali;
  • prevenzione del rischio sismico;
  • investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie;
  • potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso;
  • eliminazione delle barriere architettoniche.

L’articolo 2 stabilisce che gli interventi infrastrutturali, sono individuati secondo le procedure previste dalla legge e se necessario, attraverso l’intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie.

Il Decreto, agli articoli 3 e 4 prevede che i programmi finanziati siano monitorati e che ogni Ministero, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità emerse nell’attuazione degli interventi, invii entro il 15
settembre di ogni anno una apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze e
alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

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