Decumano Carbon Free: l’anello virtuoso che potrebbe essere applicato a tutti i borghi europei 22/10/2024
Troppo spesso si assiste, su questi temi, ad interpretazioni soggettive e/o confuse da parte degli operatori del settore – siano essi produttori, committenti e/o i professionisti preposti alla direzione lavori – confusioni ed incertezze che certo non favoriscono la trasparenza del settore e la libera concorrenza sul mercato. E’ certo invece che non marcare CE i propri prodotti o immetterli sul mercato con prestazioni diverse da quelle dichiarate significa non rispettare la legge: occorre quindi porre molta attenzione a questi manufatti, che non possono essere commercializzati e incorporati o installati in edifici (ex art. 11 DPR 246/93). La Marcatura CE dei manufatti cementizi, per elementi ricadenti nell’ambito di una Norma Armonizzata, è un obbligo per tutti i produttori sancito dalla Direttiva Prodotti da Costruzione (Direttiva Comunitaria 89/106 recepita con DPR 246/1993). L’entrata in vigore di tale adempimento è per la maggior parte dei manufatti in calcestruzzo già avvenuta e comunque sarà completa entro il 2010. Numerosi sono quindi i produttori che marcano regolarmente CE il loro prodotto in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni. Con questa marcatura essi attestano di aver determinato le caratteristiche del loro manufatto (dopo aver eseguito le Prove Iniziali di Tipo – ITT), implementato, reso attivo e documentato il Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC) – basato sulle relative specifiche tecniche –, FPC che include accurati controlli al ricevimento delle materie prime, durante il ciclo di produzione e sui prodotti finiti. A questo punto essi sono in grado di predisporre la Dichiarazione di Conformità e di apporre la Marcatura CE sui prodotti immessi sul mercato. Apponendo la Marcatura CE sul prodotto, dichiarano, quindi, di aver svolto tutte le attività di cui sopra, rispettando quanto previsto a norma di legge. Tutti i Produttori sono altresì consapevoli che è solamente loro la responsabilità della veridicità dei valori dichiarati per le caratteristiche del loro prodotto. In più, ma solo quando prevista, la Certificazione del Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC), costituisce l’attestazione di un Organismo di terza parte e indipendente, abilitato dalle Autorità competenti (Organismo Notificato), che il produttore ha effettuato gli ITT, ha implementato correttamente il proprio FPC e che quest’ultimo conferma quanto determinato nei Test Iniziali. Tuttavia, le effettive prestazioni del manufatto, così come la correttezza della sua progettazione, non sono oggetto di verifica da parte dell’Organismo Notificato nell’ambito della Marcatura CE dei manufatti in calcestruzzo. Per quanto concerne la Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità, essa, costituendo un potente strumento per attestare la capacità dell’organizzazione aziendale di raggiungere, attraverso procedure e norme comportamentali interne, gli standard e gli obiettivi prefissati dal management, si fa garante della capacità dell’organizzazione di produrre con regolarità manufatti conformi ai requisiti cogenti e alle richieste del Cliente. La Certificazione Volontaria di Prodotto, rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato, attraverso l’eventuale verifica del progetto del manufatto e attraverso le prove periodiche previste dallo schema di certificazione, si fa garante delle effettive prestazioni del manufatto così come della correttezza della sua progettazione rispetto alla norme a cui il produttore fa riferimento. In tutti i casi di cui sopra è fondamentale il ruolo del Cliente, in particolare attraverso l’operato del Direttore dei Lavori: egli è, infatti, sempre tenuto a verificare che le caratteristiche dichiarate dal produttore siano conformi a quanto richiesto contrattualmente e prescritto dalle specifiche norme tecniche, soprattutto in funzione della destinazione d’uso prevista per il manufatto. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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