Il soggetto escluso dalla gara deve dimostrare i danni subiti

Il soggetto illegittimamente escluso da una gara, per ottenere il risarcimento del danno subito deve dimostrare d′aver subito un depauperamento economicamente valutabile del proprio patrimonio per effetto dell′atto illegittimo della p.a.
E’ questo il principio espresso dalla quarta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza del 15 febbraio 2005 n. 478
Quando l′aggiudicazione si basa su parametri vincolati e matematici, l′azienda può chiedere un risarcimento pari al mancato utile che – salvo prova del maggior danno subito – si presuppone pari al 10% del valore dell′appalto.
Nell′ipotesi in cui la scelta del contraente si basi su apprezzamento tecnico-discrezionali dell′offerta, il problema si complica.
Il rasarcimento del danno – infatti- andrà ridotto in proporzione alle concrete possibilità di vittoria.

Se non si è in regola con i contributi, è legittima l′esclusione dalla gara
Il mancato pagamento dei contributi previdenziali è un indice di mancato possesso dei necessari requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
L’impresa, infatti, ha l’obbligo di fare fronte a tutti i propri obblighi di natura economico-finanziaria, ivi compresi quelli relativi al pagamento dei previsti contributivi previdenziali.
Nel caso di specie il Consiglio di Stato (Sez. V – con sentenza dell’8 febbraio 2005 n. 341) ha ritenuto legittima l′esclusione della società aggiudicataria in via provvisoria dalla gara per l′appalto dei lavori di ampliamento della rete fognaria; l’azienda, infatti, è risultata non in regola con il versamento degli oneri contributivi.

Se la società si fonde occorre provare nuovamente la capacità economica
Se la società che e stata invitata a partecipare alla gara si è fusa, la nuova società (oggetto della fusione) ha nuovamente l′obbligo di dimostrare la propria capacità economico-finanziaria.
A prescindere dalla circostanza che la società costituita a seguito dell’atto di fusione è un soggetto estraneo alle varie società da cui deriva, occorre considerare che la nuova situazione economico-patrimoniale risultante dalla fusione potrebbe essere notevolmente differente da quella delle singole società oggetto dell’atto di fusione.
Il principio è stato espresso dal Consiglio di Stato – Sez. V – 11 febbraio 2005 n. 392

di Donato Palombella

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