Immobili di interesse storico o artistico locati – Nuovo intervento dell’Agenzia delle Entrate

Così precisa in via definitiva l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.2/E del 17 gennaio 2006, superando, in tal modo, il proprio precedente orientamento espresso da ultimo nella Circolare n.9/E/2005, con la quale era stato precisato che, in caso di locazione di fabbricati sottoposti a vincolo storico-artistico, i criteri agevolativi previsti dal citato art.11, comma 2, della legge 413/1991, potevano trovare applicazione solo nel caso in cui gli stessi avessero avuto destinazione d’uso abitativa. Diversamente, sempre in base al precedente orientamento ministeriale, il reddito derivante dall`affitto di immobili vincolati, aventi destinazione d`uso diversa da quella residenziale (es. uffici, negozi, laboratori, etc.), doveva determinarsi secondo le regolare ordinarie stabilite dall`art.37, comma 4-bis, del TUIR – D.P.R. 917/1986 (ossia, assumendo il maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto, ridotto forfetariamente del 15%, e la rendita catastale).
Con la citata Circolare n.2/E/2006, l’Amministrazione Finanziaria, per la prima volta, accoglie pienamente l’ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ammettendo in via definitiva che il reddito imponibile dei fabbricati sottoposti a vincolo storico-artistico (ai sensi della legge 1089/1939, ora D.Lgs.42/2004) deve essere determinato in ogni caso applicando la minore delle tariffe d’estimo previste per le abitazioni della relativa zona censuaria, a prescindere dal fatto che gli stessi siano concessi, o meno, in locazione a terzi e senza che assuma rilevanza la relativa destinazione d`uso (abitativa o diversa). Intendendosi, così, superate le istruzioni fornite con la precedente Circolare ministeriale n.9/E/2005, gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate sono stati invitati a riesaminare caso per caso il contenzioso pendente con i contribuenti ed a provvedere eventualmente, sulla base dell`innovativo orientamento espresso nella Circolare n.2/E/2006, all’abbandono dello stesso.

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