Impugnabilit� dei bandi

Il Consiglio di Stato amplia il concetto di lesività immediata. Con la decisione della quinta sezione n. 1857 del 2002 depositata il 4 aprile, il Consiglio di Stato è ritornato nuovamente sul problema dell’individuazione delle clausole di un bando di gara suscettibili di dover essere immediatamente impugnate rispetto a quelle la cui impugnazione va, invece, differita a un atto successivo.
In un bando di gara indetto da un’amministrazione pubblica sono immediatamente impugnabili le clausole che presentano caratteri di lesività altrettanto immediata per il soggetto concorrente. Per esempio quello dell’esclusione dalla partecipazione alla medesima gara, oppure quello dell’aggiudicazione a un diverso concorrente.
Il principio sino ad ora applicabile implicava che la clausola che non avesse impedito all’aspirante concorrente di partecipare alla gara, fosse impugnabile dal momento dell’emanazione del provvedimento lesivo di aggiudicazione (più precisamente dalla sua conoscenza).

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