Incarichi esterni

Resa nota la determinazione 2/2002 dell’autorità di vigilanza sui lavori pubblici. Tre i principali punti: obbligo della ripubblicazione dell’elenco annuale delle opere se si inserisce una nuova opera; obbligo della motivazione dell’affidamento di parti del progetto; limitazione dell’affidamento di parti del progetto ai casi di necessità di integrazione di competenze specialistiche, in caso di progettazione interna.
Il primo aspetto toccato dall’Autorità riguarda le forme di pubblicità da seguire per l’adeguamento dell’elenco dei lavori previsti nel piano annuale e nel programma triennale delle opere pubbliche di cui all’art. 14 della legge quadro; il secondo attiene all’affidamento ed al frazionamento degli incarichi di progettazione, con particolare riguardo alla possibilità per un’amministrazione di affidare all’esterno solo una parte dei servizi. Per ciò che concerne questo secondo punto l’Autorità precisa che l’art. 17 della legge 109/94, a differenza del testo precedente, non dispone esplicitamente in merito.
Appare quindi ammissibile la procedura secondo la quale “all’interno – ad esempio – si svolge la progettazione architettonica …e si affidino all’esterno le progettazioni delle strutture, degli impianti ed altro per la mancanza negli organici di professionalità specifiche”.

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