Incertezze procedurali

General contractor: questo sconosciuto. Anche nella prima bozza del decreto di attuazione resta incerto il profilo. Mentre, infatti, inizia a delinearsi il quadro normativo che accompagnerà le opere strategiche della Legge Obiettivo la figura chiave per la realizzazione degli interventi, quella del general contracotr appunto, continua a non essere perfettamente individuata. I tecnici del Ministero stanno lavorando alacremente per giungere in tempi ristretti alla messa a punto della legge di attuazione; l’obiettivo è di concludere entro la fine del mese la fase di stesura e di avviare, contemporaneamente, un giro di consultazioni con le associazioni di categoria. Una prima bozza del provvedimento attuativo è in realtà già pronta e la procedura è stata impostata. L’identikit del general contractor rimane comunque nebuloso. La definizione coincide con quella della Legge Obiettivo (“Un soggetto dotato di capacità organizzativa, tecnica e finanziaria” per la realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera). In più il decreto sembra aprire in modo più deciso ai costruttori perché richiede, in caso di esecuzione diretta dei lavori, la qualificazione ai sensi del Dpr 34/2000. Qualificati devono essere anche i subappaltatori. Resta comunque indispensabile la partecipazione anche dei soggetti forti, estranei al mondo dell’edilizia, come banche e assicurazioni, anche perché il general contractor dovrà anticipare in tutto o in parte le risorse finanziarie. La strade delineata è quella della costituzione obbligatoria della società di progetto quando il general contractor è composto da soggetti diversi. La società subentra nei rapporti con la Pubblica Amministrazione al general contractor che resta, però, solidale sotto il profilo delle responsabilità.

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