Interessi per gli appalti pubblici

Una sentenza della Corte di Cassazione ammette l’anatocismo in caso di pagamenti in ritardo. Viene così scartata definitivamente l’ipotesi di un’applicazione della rivalutazione per maggior danno agli interessi sui crediti degli appaltatori per ritardato pagamento delle rate di acconto e saldo da parte delle pubbliche amministrazioni. Lo hanno stabilito le sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 17/7/2001 n. 9653 che risolve definitivamente un contrasto giurisprudenziale che si protraeva da tempo. La Corte, infatti, ha stabilito che il debito per interessi dell’ente appaltante non è da considerare come una qualsiasi obbligazione pecuniaria e quindi è soggetto alla regola dell’anatocismo, derogabile soltanto dagli usi contrari, che però non si riscontrano i materia di lavori pubblici. Da sottolineare che le conclusioni tratte dalla Corte sono valide anche per il vigente sistema, dal momento che l’art. 30, c.5 del d.m. 145/2000 ripropone le disposizioni dell’art. 35 c.3 del dpr 1063/62 oggi abrogato.

Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Commenta questa notizia



Categoria notizia

NORME e LEGGI

Le ultime notizie sull’argomento