Gli ispettori del lavoro possono effettuare i controlli nei cantieri delle case private

Una sentenza della Corte d’Appello di Lecce ha deliberato che gli ispettori del lavoro possono accedere presso le abitazioni private, per controllare i lavori edili

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Gli ispettori del lavoro possono effettuare i controlli nei cantieri delle case private

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Gli ispettori del lavoro possono accedere presso le abitazioni private, per controllare i lavori edili. A prendere una decisione in questo senso è stata la Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza n. 502/2022.
I giudici hanno accolto il ricorso presentato dall’ispettorato di Brindisi in concerto con il Ministero del Lavoro, contro i proprietari di un’abitazione, i quali stavano sfruttando della manodopera in nero.

Ma cerchiamo di entrare nel dettaglio e scoprire cosa sia effettivamente accaduto.

Ispettori del lavoro anche nelle case private

Il caso in questione risale al 2016. Il personale dell’Ispettorato del Lavoro di Brindisi aveva effettuato un accesso presso il giardino di una abitazione privata, dove si stavano svolgendo dei lavori edili. Il proprietario era presente: gli ispettori accertarono che cinque dei sei operai, che erano impiegati nei lavori, risultavano essere irregolari. Nel 2017, quindi, il proprietario ricevette un provvedimento di ingiunzione, al quale fece immediatamente ricorso.

La Sezione Lavoro del Tribunale di Brindisi, in primo grado con la sentenza n. 1267/2020, aveva deciso di accogliere il ricorso del proprietario. Il provvedimento dell’ispettorato territoriale venne annullato, perché i luoghi di privata dimora devono restare esclusi da eventuali poteri di ispezione.

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi e il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali decisero di procedere con il ricorso, che venne accolto dai giudici di secondo grado, arrivando, in questo modo, a ribaltare completamente la sentenza del Tribunale di Brindisi. La Corte di Appello ha stabilito, infatti, che un’area che viene destinata a cantiere edile, anche se è di proprietà privata, non può essere qualificata come luogo di privata dimora. Non deve essere considerata nemmeno un luogo nel quale si svolgono delle attività destinate a rimanere private. Al contrario deve essere considerata come un luogo aperto al pubblico: gli ispettori del lavoro, infatti, erano riusciti ad accedere liberamente, senza la necessità di chiedere l’autorizzazione.

L’ordinanza di ingiunzione è legittima

I giudici, che hanno effettuato il riesame, hanno anche affermato la completa e totale legittimità dell’ordinanza di ingiunzione emessa dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro. I giudici, inoltre, hanno anche rigettato la doglianza relativa al presunto difetto di motivazione del provvedimento stesso.

Nella sentenza si legge, infatti, che

secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte l’autorità amministrativa non è tenuta, nell’ordinanza ingiunzione, a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall’intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento, come avvenuto nel caso di specie”.

In questa sede è necessario ricordare che il controllo all’interno dei cantieri è affidato agli Ispettori del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: gli ispettori del lavoro sono considerati a tutti gli effetti degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Cantieri nelle case private

Nel momento in cui un cantiere si trovi all’interno di un immobile parzialmente abitato o temporaneamente disabitato, che può essere qualificato come dimora privata, gli agenti di polizia giudiziaria devono sottostare ad alcune limitazioni previste dagli articoli del Codice di procedura Penale: in particolar modo, devono prestare attenzione all’articolo n. 352, che regolamenta le perquisizioni, e all’articolo n. 354, relativo agli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. L’accesso può essere effettuato in via di urgenza nel momento in cui vi sia il sospetto che ci sia un reato in corso e il timore che le prove del reato possano essere cancellate o distrutte.

Non è possibile accedere, invece, per la verifica dell’esistenza di autorizzazioni che comportino sanzioni amministrative e che possa essere svolta senza l’ingresso nel cantiere.

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