La prevenzione incendi nei locali destinati ad uffici

Lo scorso 22 febbraio è stato approvato il Decreto Ministeriale di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici con oltre 25 persone presenti, che entrerà in vigore il 1° aprile 2006.
Le disposizioni contenute nel Titolo II (uffici di nuova costruzione con oltre cinquecento presenze) e nel Titolo III (uffici di nuova costruzione fino a cinquecento presenze) dell’allegato, si applicano:
– agli edifici e/o locali destinati ad uffici di nuova costruzione;
– agli edifici e/o locali esistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione;
– agli edifici e/o locali esistenti già adibiti ad ufficio alla data di entrata in vigore del decreto in caso siano oggetto di modifiche sostanziali (ristrutturazione edilizia).
Il Titolo IV fornisce invece specifiche misure di adeguamento da realizzarsi in un periodo transitorio fissato in cinque anni per gli uffici in possesso del nulla osta di prevenzione incendi.
Nel decreto sono considerate in dettaglio le varie misure di protezione passiva (separazione, resistenza al fuoco, ecc.) e protezione attiva (impianti di spegnimento, impianti di rivelazione, ecc.) con un continuo rimando alle norme di buona tecnica vigenti.
Si tratta di un decreto ispirato ai principi del nuovo approccio, che indica i requisiti e le prestazioni con un riferimento alla normazione tecnica, garantendo l’utilizzo/installazione di componenti e impianti conformi alla regola dell’arte e quindi al passo con i progressi tecnologici del settore della prevenzione incendi.

Per informazioni tecniche
e-mail: e-mail:costruzioni@uni.com

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