Le aliquote IVA applicabili dal 2006 per gli interventi di recupero

Al riguardo, il Consiglio europeo del 15-16 dicembre 2005 non ha adottato alcuna decisione in merito, rinviando la trattazione al primo Consiglio ECOFIN, sotto la presidenza austriaca, previsto per il 24 gennaio 2006.
In attesa della decisione ufficiale da parte dell’ECOFIN, si evidenzia quindi che, dal 1° gennaio 2006, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati residenziali devono essere fatturati con l’aliquota IVA ordinaria del 20%.
Resta ferma, invece, anche per il futuro l’aliquota del 10% per i contratti di appalto aventi ad oggetto interventi incisivi di recupero, quali il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica (art.3, comma 1, lett. c, d ed f, del D.P.R. 380/2001), in quanto prevista a regime (ossia senza vincoli temporali) dal n.127 – quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972.
Allo stesso modo, rimane confermata, anche dopo il 1° gennaio 2006, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% per l’acquisto dei beni finiti (con esclusione, quindi, delle materie prime e semilavorate) impiegati nella realizzazione di questi interventi di recupero più incisivo, così come stabilito dal n.127-terdecies, della citata Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972.
Per chiarezza si riporta di seguito un quadro riepilogativo delle aliquote applicabili, dal 1° gennaio 2006, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, alla luce, tra l`’altro, dei nuovi riferimenti normativi previsti dal D.P.R. 380/2001, recante il ‘Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia’.

Per scaricare le aliquote IVA per il 2006
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