Modificata in parte la Legge 109/94

In riferimento alla finanziaria 2005, il “maxi emendamento” al disegno di legge contiene la disposizione concernente gli aumenti eccezionali del prezzo dei materiali da costruzione, tra cui il ferro.
Per la categoria dei costruttori, sottolinea l’Ance, si tratta di un importante risultato raggiunto, anche se non ancora definitivo, dal momento che il disegno di legge deve essere ora approvato dalla Camera, cui è stato trasmesso.
Circa i contenuti, la disposizione prevede che, nel caso in cui, per circostanze eccezionali, si determinino variazioni nel prezzo dei materiali di costruzione, in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo corrente nell’anno di presentazione dell’offerta, scatti un meccanismo di compensazione del corrispettivo d’appalto, per la parte che eccede il 10% stesso.
I singoli prezzi dei materiali e le relative variazioni percentuali annuali sono rilevati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mediante proprio decreto da adottarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
La compensazione spetta all’impresa per la parte eccedente il 10% e si applica sui lavori contabilizzati nell’anno precedente a quello di rilevazione.
La modifica descritta si applica ai lavori contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. In sede di prima applicazione, il decreto da emanarsi entro il 30 giugno 2005 dovrà rilevare, oltre ai prezzi del 2004 ed alla relativa percentuale di variazione rispetto al 2003, anche i prezzi vigenti nell’anno 2003; tali prezzi costituiranno il riferimento anche per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003.
Per quanto riguarda la copertura economica delle compensazioni, la disposizione prevede che siano utilizzate le somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento (che per il futuro non potranno essere inferiori all`1% del totale dello stanziamento), nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento o per altri interventi ultimati e quelle derivanti dai ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista diversa destinazione in base alle leggi vigenti.
Infine, viene imposto alle amministrazioni l’obbligo di aggiornare annualmente i propri prezzari.

Per scaricare la legge 109/94 in PDF clicca qui

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