Norme antisismiche da giugno, anche per ampliamenti

Lo prevede la bozza del decreto legge sul piano casa, esaminato dal preconsiglio e su cui i tecnici stanno ancora lavorando, che, previo esame della conferenza unificata, dovrebbe andare al prossimo consiglio dei ministri.
Il dl sulle ‘Misure urgenti in materia di edilizia, urbanistica e opere pubbliche’ sblocca così le norme antisismiche già approvate nel 2005 ma mai entrate in vigore (ultimo rinvio con il decreto Milleproroghe approvato alla Camera in via definitiva il 24 febbraio scorso).
Il testo prevede anche semplificazioni in tema di conferenza dei servizi, relative al codice dei beni culturali e del paesaggio e in materia ambientale.

NORME ANTISISMICHE IN VIGORE DAL 30 GIUGNO 2009 – L’articolo 2 intitolato ‘Misure urgenti in materia antisismica’ modifica l’entrata in vigore delle nuove norme antisismiche anticipandola al 30 giugno 2009, rispetto al 30 giugno 2010.

AMPLIAMENTI E INTERVENTI VINCOLATI A NORMATIVA ANTISISMICA – Gli interventi di ampliamento nonché di demolizione e ricostruzione di immobili e gli interventi che comunque riguardino parti strutturali di edifici, “non possono essere assentiti né realizzati e per i medesimi non può essere previsto né concesso alcun premio urbanistico sotto alcuna forma ed in particolare come aumento di cubatura – si legge nella bozza del dl – ove il progettista non abbia documentalmente provato il rispetto della vigente normativa antisismica”.

FONDO DI ACCESSO AL CREDITO PER ACQUISTO PRIMA CASA – E’ previsto dall’articolo 7 del dl. “A partire dal primo settembre 2008 – si legge sul testo – è istituito, presso la Presidenza del consiglio dei ministri-Dipartimento della gioventù, un Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie e dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.

AUTOCERTIFICAZIONI PER LAVORI E CAMBI D’USO – Secondo l’articolo 1 intitolato ‘Attività edilizia libera’ possono essere eseguiti “senza alcun titolo abilitativo”: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (che non riguardino le parti strutturali dell’edificio e che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari); interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato; i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali; le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni; i mutamenti di destinazione d’uso attuati senza esecuzione di opere edilizie, purché non determinino un aumento del carico urbanistico, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche comunali e siano conformi agli strumenti urbanistici; le serre mobili stagionali; opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni; pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo; elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. Prima dell’inizio dei lavori “l’interessato dà informativa all’amministrazione comunale con le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi della normativa di settore”.

ATTUAZIONE PIANO URBANISTICO TRAMITE PEREQUAZIONI E COMPENSAZIONI – L’articolo 3 prevede che il piano urbanistico, nell’ambito delle sue potenzialita edificatorie, può essere attuato anche “con sistemi perequativi, compensativi e incentivanti, secondo criteri e modalità che possono essere definiti con legge regionale”.

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