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È evidente come tutte le misure di Prevenzione Incendi rimandino per la gran parte alla prestazione di materiali, prodotti, componenti d’impianto ed elementi costruttivi, così come deve esser altrettanto chiaro che la maggior parte di questi sono considerati prodotti da costruzione e come tali rientrano nel campo di applicazione del Regolamento UE 305/11 sui Prodotti da Costruzione (CPR) entrato completamente in vigore il 1° luglio 2013. Da qui discende la rilevanza del CPR, in generale per il settore delle costruzioni e conseguentemente per la sicurezza dall’incendio che necessariamente deve essere garantita per le opere: con tale provvedimento sono rimodulati i rapporti tra la fondamentale esigenza di salvaguardia della pubblica incolumità, di competenza prettamente nazionale, e l’esigenza del legislatore comunitario di garantire la libera circolazione dei prodotti da costruzione nell’ambito del mercato interno europeo. Se pertanto alle Autorità nazionali, responsabili della sicurezza e della qualità delle opere, resta in capo la competenza di definire le prescrizioni tecniche delle costruzioni che, direttamente o indirettamente, influenzano le prestazioni e l’uso dei prodotti nelle costruzioni stesse, il legislatore comunitario, col CPR ha supportato tali esigenze, fissando la precisione e l’affidabilità delle informazioni riguardo alle prestazioni dei prodotti da costruzione quale nuovo concetto di marcatura CE e ribadendo la centralità delle specificazioni tecniche armonizzate quali linguaggio tecnico comune. Da tale contesto normativo si estra e una sintetica disamina delle più recenti novità con ricaduta nella prevenzione incendi e più in particolare nella protezione passiva. Le prime riguardano la recente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dei titoli e riferimenti di 2 norme armonizzate di prodotto relative a Porte con caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo (EN 16034) e Cavi di energia, comando e comunicazioni soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco (EN 50575). Si tratta di norme di notevole rilevanza nel contesto della Prevenzione Incendi. EN 16034 È la tanto attesa norma sulle “porte tagliafuoco”; pubblicata nell’ottobre del 2014 dopo lunghi lavori del CEN consentirà a partire dal 1 dicembre 2015 (inizio del periodo di coesistenza) la marcatura CE di tali prodotti, marcatura che diverrà obbligatoria a decorrere dal 1 dicembre 2018 archiviando definitivamente (salvo ulteriori prolungamenti del periodo di coesistenza) la procedura di omologazione attualmente vigente. Scopo della norma è quello di valutare unicamente le caratteristiche di resistenza al fuoco variamente declinata in E, EI1, EI2, EW, tenuta di fumo espressa in S200 e Sa e capacità di chiusura automatica C, di qualsiasi tipologia di porta, pedonale od industriale, interna od esterna, finestra; ogni altra caratteristica prestazionale è coperta dalle pertinenti norme di prodotto (vedi EN 14351-1, prEN 14351-2, EN 13241-1, EN 16361). La norma rimanda alle procedure di prova secondo EN 1634-1 per le caratteristiche di resistenza al fuoco, ed EN 1634-3 per quelle di controllo del fumo, alla serie EN 15269 per l’applicazione estesa dei risultati (EXAP) e alla EN 13501-2 per la classificazione. La principale novità per il panorama italiano riguarda la valutazione della tenuta dei fumi: il legislatore nazionale ne ha colto l’importante valenza recependola come requisito nelle recentissime “Norme tecniche di prevenzione incendi” pubblicate con DM del 3 agosto 2015 e a cui si rimanda per un approfondito studio del nuovo approccio prestazionale introdotto nella Prevenzione Incendi. Alla Sezione S3 Compartimentazione è previsto per la prima volta in Italia l’impiego di elementi con requisiti W, M e Sa e S200. In particolare lungo le vie di esodo sono richieste porte E-Sa e non più le tradizionali porte EI. Ciò garantisce un uso più appropriato dei requisiti di prestazione antincendio e un risparmio economico (soprattutto per le porte vetrate). In termini economici è altrettanto importante l’introduzione, con le procedure semplificate di cui all’art. 36 del CPR, del regime di cascading mediante il quale i produttori potranno utilizzare i risultati di prova ottenuti da un altro fabbricante o fornitore di sistemi abbattendo i forti costi dei test. In merito ai laboratori di prova italiani, a seguito delle verifiche effettuate dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, sono state concluse le procedure di autorizzazione per la successiva notifica di 4 organismi di certificazione e prova, due dei quali già in grado di effettuare le prove di tenuta ai fumi. EN 50575 I cavi elettrici e di comunicazione rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2006/95/CE “bassa tensione” e sono stati inclusi fra i prodotti da costruzione coperti dal CPR unicamente per la valutazione del loro comportamento al fuoco (Reazione e Resistenza al fuoco). Per la resistenza al fuoco, misurata in termini di tempo di mantenimento della loro funzionalità, non è ancora disponibile una norma armonizzata di prodotto seppur già definita le norma di classifica. Scopo della norma EN 50575 è quindi quello di valutare unicamente le caratteristiche di reazione al fuoco. A partire dal 1 dicembre 2015 (inizio del periodo di coesistenza) sarà possibile la marcatura CE di tali prodotti anche in ambito CPR (sono infatti già marcati CE per le caratteristiche elettriche) che diverrà obbligatoria a decorrere dal 1 dicembre 2016 (salvo ulteriori prolungamenti del periodo di coesistenza); non esistono attualmente regimi di omologazione di reazione al fuoco. La norma rimanda alle procedure di prova secondo EN 50399, EN 60332-1-2 ed EN ISO 1716, per le caratteristiche di reazione al fuoco (contributo all’incendio), EN 60754-2 per l’acidità delle emissioni, EN 61034-2 per l’opacità dei fumi, e alla EN 13501-6 per la classificazione. I cavi sono raggruppati in 7 Classi, A, B1, B2, C, D E e F. Il loro contributo all’incendio, misurato in termini di rilascio di calore e propagazione dell’incendio, è il criterio principale di classificazione. L’opacità dei fumi (s), l’acidità (a) delle emissioni e il gocciolamento (d) sono considerati come criteri addizionali. Anche per tali prodotti le nuove “Norme tecniche di prevenzione incendi” alla Sezione S1 Reazione al fuoco prevedono requisiti di prestazione secondo la tabella di seguito riportata: In merito ai laboratori di prova italiani, a seguito delle verifiche effettuate dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, sono state concluse le procedure di autorizzazione per la successiva notifica di 2 organismi di certificazione e prova. Riguardo gli ulteriori sviluppi normativi che potranno avere ricadute nel settore della protezione passiva giova ricordare inoltre i 2 seguenti progetti: • l progetto di norma di prova prEN16733 relativa alla determinazione della “continuous glowing combustion” (combustione covante) in esito al Mandato M/0367 della Commissione Europea e afferente a tale possibile comportamento al fuoco per un limitato gruppo di prodotti: in particolare gli isolanti termici coperti dalle norme armonizzate EN 13162, EN 13163, EN 13164, EN 13165, EN 13166, EN 13167, EN 13168, EN 13169, EN 13170, EN 13171, EN 14063-1, EN 14064-1, EN 14303, EN 14304, EN 14305, EN 14306, EN 14307, EN 14308, EN 14309, EN 14313, EN 14314, EN 14315-1, EN 14316-1, EN 14317-1, EN 14318-1, EN 14319-1, EN 14320-1, EN 15101, EN 15501, EN 15599-1, EN 15600-1, EN 16069 e, ancora da ratificare con modifica ai relativi mandati, i rivestimenti, i prodotti in gesso e i prefabbricati coperti dalle norme armonizzate EN 438-7, EN 13950, EN 13964, EN 13986, EN 14190, EN 15498:2008. A tal proposito dovrà valutarsi in sede nazionale se rendere tale Tabella S.1-7 – Classificazione in gruppi di materiali per impianti Il settore delle costruzioni verso un futuro in rilancio caratteristica necessaria all’impiego di tali prodotti, tenuto conto delle possibili analogie con la valutazione della “post-incandescenza”, caratteristica considerata nel preesistente sistema di classifica di reazione al fuoco italiano. • Il progetto di mandato della Commissione Europea al CEN per l’elaborazione di un metodo di valutazione, tramite prove in scala reale, del comportamento al fuoco delle facciate e dei prodotti che le compongono. L’argomento è stato oggetto di studio sin dal 2002 e nel 2005 fu raggiunto un accordo con EOTA per sviluppare un metodo di valutazione adeguato per la maggior parte di quei prodotti interessati dalle prestazioni al fuoco di facciata e per i quali i produttori avevano presentato una domanda di Benestare Tecnico Europeo (es ETICS, sistemi di rivestimenti). Il lavoro dell’EOTA si è concluso con il Rapporto Tecnico N073 che prevede 2 metodi di prova entrambi in scala reale: il primo già sviluppato dall’ISO su una facciata di altezza variabile tra i 9 e i 12 metri e il secondo in scala più piccola, dai 5 ai 7 metri di altezza, sulla base del test utilizzato in Germania. Significative sono le differenze di attacco termico e non esistono fattori di correlazione. Il metodo su larga scala fornisce i risultati più completi consentendo maggiore flessibilità al progettista dell’edificio, ma è molto costoso. Quello più piccolo e più economico potrebbe essere combinato con altre misure regolamentari per garantire la sicurezza antincendio delle facciate. Nelle prossime riunioni dei gruppi di esperti presso la Commissione sarà definito il mandato che dovrà necessariamente individuare un unico metodo di prova allo scopo di valutare le prestazioni al fuoco in termini di propagazione della fiamma, contributo all’incendio e prestazioni meccaniche (non di resistenza al fuoco). L’esposizione deve essere rappresentativa di un incendio completamente sviluppato (postflashover) in una stanza avente apertura (di ventilazione, finestra) sulla facciata ovvero di una sorgente di fuoco esterno (ad esempio contenitori rifiuti etc.), che espone il rivestimento agli effetti di fiamme dall’esterno. In sede nazionale già con la Lettera circolare Ministero dell’Interno DCPREV n. 5043 del 15 aprile 2013, richiamata nelle nuove “Norme tecniche di prevenzione incendi” è stato trattato l’argomento con misure prevalentemente regolamentari. Sergio Schiaroli Vice Presidente Commissione UNI Comportamento all’incendio Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica Esperto Permanente Fuoco presso il Comitato Permanente per le Costruzioni Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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