Nuove norme sul recupero dei sottotetti

È entrata in vigore sabato 14 gennaio la legge regionale 20/2005 che rivede le norme per il recupero dei sottotetti a scopo abitativo.
Le nuove disposizioni, valevoli per la regione Lombardia, disciplinano i casi in cui si possono recuperare i sottotetti e con quale modalità di intervento.
Possono essere recuperati, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, i sottotetti degli edifici esistenti alla data del 31 dicembre 2005, come pure quelli degli edifici autorizzati o sulla base di permesso di costruire rilasciato entro il 31 dicembre 2005 oppure di denuncia di inizio attività (d.i.a.) presentata entro il 1° dicembre 2005.
Per gli altri edifici occorre che siano passati cinque anni dalla data di conseguimento dell’agibilità, anche per silenzio-assenso, in ogni caso il recupero sarà possibile solo in edifici destinati a residenza per almeno il venticinque per cento della superficie lorda di pavimento (s.l.p.) complessiva.
L’intervento di recupero abitativo dei sottotetti esistenti è equiparato per legge alla ristrutturazione edilizia, i progetti devono essere sottoposti a esame di impatto paesistico come previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale; occorre inoltre versare un contributo di costruzione, calcolato in base alle tariffe comunali per le nuove costruzioni, sul quale i Comuni hanno facoltà di applicare una maggiorazione del 20%.

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