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A cura di: Pierpaolo Molinengo Importanti novità per gli amministratori di condominio, che devono effettuare le comunicazioni per gli interventi sul patrimonio edilizio. Sono state aggiornate le specifiche tecniche di invio delle comunicazioni, che i professionisti devono effettuare entro e non oltre il 28 febbraio 2023. Entro questa data, infatti, gli amministratori di condominio sono tenuti ad effettuare le comunicazioni degli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Le novità sono contenute all’interno del provvedimento n. 470370 del 21 dicembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate: questo documento ha modificato le specifiche tecniche che erano contenute all’interno del provvedimento n. 46900 del 14 febbraio 2022, che avevano proprio come oggetto le comunicazioni dei dati da trasmettere all’autorità tributaria, relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione, che hanno come oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici residenziali. Indice degli argomenti Toggle Amministratori di condominio, le novità più importantiI soggetti obbligati alle comunicazioniGli adempimenti dell’amministratore di condominio Amministratori di condominio, le novità più importanti Cosa cambia, adesso come adesso, per gli amministratori di condominio? Nell’effettuare le comunicazioni, relative all’anno 2022, i professionisti sono tenuti a rispettare le nuove specifiche tecniche, contenute direttamente all’interno dell’allegato 1 del provvedimento n. 470370 del 21 dicembre 2023, che erano state modificate in precedenza attraverso i provvedimenti n. 30383 del 6 febbraio 2018, n. 28213 del 6 febbraio 2019, n. 1432213 del 20 dicembre 2019, 49885 del 19 febbraio 2021 e n. 46900 del 14 febbraio 2022 del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Le indicazioni contenute all’interno di questi provvedimenti restano ferme. Ma cosa cambia, in estrema sintesi? Il nuovo provvedimento ha introdotto il nuovo codice intervento “32”, che deve essere utilizzato per la comunicazione dei dati relativi sostenuti per eliminare le barriere architettoniche dagli edifici già esistenti, per i quali è possibile beneficiare della detrazione del 75% così come previsto dall’articolo 119-ter del DL 34/2020. I soggetti obbligati alle comunicazioni Le comunicazioni sugli interventi edilizi devono essere effettuate, ai sensi dell’articolo 1 del provvedimento n. 19969/2017, obbligatoriamente dagli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno in cui sono stati effettuati gli interventi di recupero. La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica direttamente all’Agenzia delle Entrate. Il nuovo provvedimento ha provveduto ad aggiornare le specifiche tecniche relative alle comunicazioni dei lavori compiuti nel corso del 2022. Gli adempimenti dell’amministratore di condominio L’amministratore di condominio, per poter effettuare la comunicazione, deve raccogliere le indicazioni dei vari proprietari dell’immobile, in relazione alle scelte personali relative alle detrazioni. Ogni condomino, infatti, ha la possibilità di cedere l’intera detrazione calcolata: basandosi direttamente sulla base di spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori. Ovviamente la scelta deve essere effettuata sulla quota che è a lui imputabile; basandosi sulle spese che il condominio ha sostenuto nel periodo d’imposta, anche come sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori. Anche in questo caso in relazione alla quota che è imputabile direttamente al singolo condomino. Nel caso in cui il condominio non dovesse riuscire ad ottenere lo sconto in fattura, sarà compito dell’amministrato tenere conto di quanto è stato comunicato direttamente dai singoli proprietari, nel momento in cui è stata effettuata la comunicazione all’anagrafe tributaria. Il singolo condomino, che è beneficiario della detrazione e che ha deciso di cedere il credito, nel caso in cui i dati non siano già stati indicati nella delibera condominiale, deve effettuare la comunicazione immediatamente all’amministratore. Dovrà, quindi, comunicare l’avvenuta cessione del credito, la relativa accettazione da parte del cessionario e dovrà provvedere a comunicare: il proprio codice fiscale; l’ammontare del credito ceduto; il codice fiscale del cessionario. Quando, invece, dovesse esserci lo sconto in fattura, questa operazione non è chiaramente necessaria, perché non vi è alcun esborso economico da parte dei condomini. È sufficiente effettuare l’opportuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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