Decumano Carbon Free: l’anello virtuoso che potrebbe essere applicato a tutti i borghi europei 22/10/2024
Entro la fine del 2003 saranno 40 le norme armonizzate, ai sensi della direttiva 89/106 sui prodotti da costruzione, per le quali si concluderà il periodo di coesistenza con i Regolamenti nazionali (e che pertanto introdurranno la marcatura CE obbligatoria per i prodotti coperti dalle norme stesse). Per 33 di esse, riguardanti accessori per serramenti, additivi per calcestruzzo, appoggi strutturali, calce, cemento, elementi per recinzioni di calcestruzzo, geotessili, gesso, impianti di sollevamento delle acque reflue e isolanti termici, il periodo di coesistenza si è già concluso. Ciò significa che sul mercato dovrebbero essere ammessi solo prodotti marcati CE secondo la norma armonizzata di riferimento. Per una completa entrata in vigore della direttiva, le autorità competenti nei diversi Paesi UE stabiliscono, attraverso decreti nazionali di recepimento, quali caratteristiche essenziali contenute nell’appendice ZA della norma armonizzata sono applicabili sul loro territorio (caratteristiche per le quali la marcatura CE deve essere accompagnata dal valore dichiarato dal produttore) e quali caratteristiche, invece, non lo sono, in quanto non contemplate da Regolamenti nazionali preesistenti. In tali casi, infatti, la direttiva prevede la possibilità di immettere sul mercato prodotti senza dover dichiarare le prestazioni per quella data caratteristica, ricorrendo all’opzione NPD (No Performance Determined). In Italia, il Comitato Costruzioni dell’UNI ha ritenuto opportuno farsi parte attiva pervenendo alla definizione di una proposta sui criteri di recepimento delle norme europee armonizzate, quale contributo da sottoporre alle autorità competenti, le quali restano ovviamente libere di utilizzare tali proposte secondo le loro procedure di predisposizione dei Decreti di recepimento. Per quanto concerne la Francia, il sistema di recepimento delle norme armonizzate è basato sul Decreto n° 92-647 concernente l’idoneità all’impiego dei prodotti da costruzione e consiste in successive pubblicazioni sul JORF (Journal Officiel de la République Française), a cura dei ministeri competenti, di decisioni (arrêté) e raccomandazioni (avis), per ciascun prodotto (o famiglia di prodotto) oggetto di norma armonizzata. In termini generali, le decisioni stabiliscono i termini di entrata in vigore della norma armonizzata in Francia (citazione del riferimento, date di entrata in vigore), mentre le raccomandazioni riprendono sostanzialmente la parte dell’appendice ZA, della norma armonizzata, che indica i sistemi di attestazione di conformità applicabili e gli organismi notificati competenti. In Germania, invece, il riferimento alle norme armonizzate ai sensi della direttiva 89/106, avviene su 3 livelli da parte delle autorità competenti, nonché, in aggiunta, nelle specifiche dei contratti di costruzione. I cosiddetti “Bauregelliste B”, emessi dai Länder, contengono i riferimenti delle norme armonizzate citate nella Gazzetta Ufficiale europea (GUCE). C’è inoltre una lista di “Technische Baubestimmungen”, i quali stabiliscono cosa deve essere fatto o cosa deve essere considerato per progettare e realizzare un’opera. Anche questi documenti sono emessi dai Länder. Ci sono infine i “Bundensanzeiger”, simili alla GUCE. Solo quando una DIN EN ….. (di recepimento di una norma armonizzata) è citata nel “Bundensanzeiger” è possibile, in Germania, marcare CE i prodotti. Questi documenti sono di competenza del Governo federale. Infine, in Spagna il sistema di recepimento delle norme armonizzate è basato sul Decreto 29-11-2001 del ministero della Scienza e Tecnologia, concernente i criteri di entrata in vigore della marcatura CE sui prodotti da costruzione, e consiste in successive pubblicazioni sul BOE (Boletìn Oficial del Estado), a cura della Direzione Generale per la Politica Tecnologica, dell’elenco delle norme spagnole UNE EN … (periodicamente aggiornato) di recepimento delle norme armonizzate. L’elenco contiene l’indicazione di numero e titolo di tali norme, la data di inizio e fine del periodo di coesistenza con i Regolamenti nazionali, nonché i riferimenti degli Organismi notificati, ove pertinente. UNI, Alberto Galeotto costruzioni@uni.com Pubblicato su Edilizia e Territorio n. 19/2003 (19-24 maggio 2003) Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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