Decumano Carbon Free: l’anello virtuoso che potrebbe essere applicato a tutti i borghi europei 22/10/2024
Prendendo atto della pratica più o meno diffusa in alcuni Stati membri di introdurre requisiti aggiuntivi o ulteriori provvedimenti per i prodotti per i quali è già stata affissa la marcatura CE, introducendo di fatto delle barriere alla libera circolazione dei prodotti, la Commissione Europea ha predisposto una “position paper” con la quale intende esplicitare la propria posizione sull’argomento. Le potenziali barriere comprendono: – prove aggiuntive; – discriminazioni nei confronti dei prodotti marcati CE rispetto ad altri prodotti contraddistinti da marchi nazionali di conformità; – caratteristiche prestazionali richieste in aggiunta a quelle stabilite dalle norme armonizzate di riferimento per la marcatura CE dei prodotti. La Commissione ribadisce i principi fondamentali su cui si basano le direttive del “nuovo approccio”, ricordando innanzitutto che le norme armonizzate elaborate dal CEN sono state elaborate su mandato della Commissione stessa e che pertanto dovrebbero già contemplare tutte le disposizioni legislative nazionali vigenti in materia di prodotti da costruzione. Pertanto, tutte le disposizioni regolamentari nazionali, regionali o locali che introducono requisiti aggiuntivi o riferimenti cogenti a marchi volontari di conformità, imposti in termini generali da un organismo pubblico o d un organismo privato che agisce come un organismo pubblico sulla base di una posizione di monopolio, sono chiaramente in opposizione alla direttiva 89/106. Tuttavia, riconoscendo la complessità della direttiva, la Commissione Europea individua alcune possibili azioni volte ad agevolarne l’attuazione e l’entrata in vigore. Considera utile, per esempio, l’elaborazione di documenti esplicativi su come applicare una norma armonizzata, o una serie di norme armonizzate, riguardanti una data famiglia di prodotti. Tali documenti potrebbero contenere: – informazioni su quelle classi di prestazione (trattate dalla norma armonizzata) che sono regolamentate in specifici tipi di opere nei diversi Stati membri; – informazioni che mostrano la corrispondenza tra le nuove classi europee e le “vecchie” classi nazionali; – spiegazioni sul contenuto e sul significato tecnico dei punti inclusi in una norma armonizzata, al fine di migliorarne la comprensione e facilitarne l’implementazione. Non è detto che tale tipologia di documenti esplicativi sia di esclusiva competenza degli organismi di normazione. Potrebbe, infatti, essere sviluppata da soggetti rappresentanti le parti interessate, quali ad esempio le federazioni industriali europee, ecc.. Gli organismi di normazione, nazionali o europei, possono invece predisporre altre tipologie di documenti. Rientrano in questa categoria i Rapporti Tecnici, comprendenti informazioni su possibili disposizioni nazionali vigenti nei diversi Stati membri, o appendici informative della norma armonizzata, nel caso di informazioni di entità più limitata. Resta inteso che norme nazionali che trattano disposizioni già coperte dalle norme armonizzate europee, anche se di carattere esplicativo e non in contrasto con dette norme, non sono ammesse. Per quanto concerne, infine, la compatibilità e quindi la coesistenza tra la marcatura CE e i marchi volontari di conformità nazionali e europei, la Commissione Europea ricorda alcuni principi fondamentali che devono essere sempre tenuti nella dovuta considerazione: – i marchi volontari di conformità devono costituire un reale valore aggiunto per il prodotto; – tali marchi devono essere chiaramente identificabili e chiaramente separati dalla marcatura CE. Non deve pertanto esserci alcuna confusione tra le informazioni che accompagnano la marcatura CE e quelle relative al marchio volontario; – i marchi volontari di conformità non possono essere resi obbligatori, de jure o de facto, in modo diretto o indiretto, in quanto questo sarebbe in contrasto con i principi di armonizzazione su cui si basa la direttiva 89/106; – il concetto di marchi nazionali volontari non ha senso e giustificazione alcuna in un contesto di mercato unico europeo. Dovrebbe pertanto scomparire ed essere sostituito da “marchi volontari” non definiti con riferimento ad applicazioni nazionali ma in competizione a livello di mercato comunitario nel suo insieme. UNI, Alberto Galeotto Comparto Costruzioni costruzioni@uni.com Pubblicato su Edilizia e Territorio n. 21/2003 (2-7 giugno 2003) Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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