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In attuazione della direttiva 89/106 sui prodotti da costruzione, nell’ambito del mandato M/135 “Vetro piano, vetro profilato prodotti in blocchi di vetro” assegnato dalla Commissione Europea al CEN (Comitato Europeo di Normazione), si colloca la normativa di riferimento per i materiali vetrari. Le norme sono state elaborate dal comitato tecnico CEN/TC 129 “Vetro in edilizia”. Dal 1° settembre 2005 una prima serie di prodotti vetrari per edilizia costituita da: prodotti a base di silicato sodo-calcico, vetro rivestito, vetri borosilicati, vetro ceramica, vetro di silicato sodo-calcico indurito termicamente, vetro di sicurezza di silicato sodo-calcico temprato termicamente, vetro di silicato sodo-calcico temprato chimicamente, vetro borosilicato temprato termicamente e prodotti di vetro a matrice alcalina, possono volontariamente essere marcati CE per poter essere immessi sul mercato dei Paesi dell’Area economica europea (UE ed EFTA) in conformità alle norme EN 572-9, EN 1096-4, EN 1748 parte 1 e Parte 2, EN 1863-2, EN 12150-2, EN 12337-2, EN 13024-2 ed EN 14178-2. Successivamente anche gli altri prodotti non inclusi in questo primo elenco seguiranno lo stesso iter. A partire quindi da questa data ha inizio il cosiddetto periodo di coesistenza delle nuove norme armonizzate con le precedenti regolamentazioni nazionali che durerà un anno. Al termine dello stesso la presunzione di conformità si baserà solo sulle specifiche tecniche armonizzate e le norme nazionali in contrasto dovranno essere ritirate. Ciò permette ai produttori di adattarsi gradualmente alle procedure per la valutazione di conformità dei prodotti. A seconda del tipo di prodotto il sistema di attestazione della conformità può comportare un coinvolgimento più o meno rilevante di Enti di parte terza indipendente. Per ogni famiglia di prodotto e per ogni impiego previsto, la Commissione Europea e gli Stati Membri hanno deciso, in base alle implicazioni sulla sicurezza e la salute degli utenti, quale sistema di attestazione di conformità debba essere utilizzato. Nel caso dei prodotti vetrari, si deve seguire il sistema 1 quando l’impiego previsto richiede caratteristiche di resistenza al fuoco, antiproiettile ed antiesplosione, il sistema 3 quando sono richieste caratteristiche di reazione al fuoco e sicurezza nell’impiego ed il sistema 4 per impieghi diversi da quelli precedentemente specificati. Per potere apporre la marcatura CE ai prodotti vetrari, i produttori devono garantire che i loro prodotti siano conformi alle prescrizioni delle norme. Devono procedere all’esecuzione delle prove iniziali di tipo che riguardano la determinazione delle caratteristiche citate nell’appendice ZA delle norme di riferimento. Esse devono essere eseguite quando si sviluppa un nuovo tipo di prodotto e quando si verifica una variazione significativa nel materiale grezzo o nel processo produttivo che potrebbe alterare le caratteristiche del prodotto finito. I risultati delle prove iniziali devono essere registrati. Sulla base dei risultati di queste prove il produttore prenderà una decisione sui valori da dichiarare per ciascuna caratteristica, tenendo conto del fatto che essi devono essere rappresentativi della produzione corrente. A scopo cautelativo, è consigliabile dichiarare i valori minimi ottenuti nelle prove. E’ sempre compito dei produttori il controllo di produzione in fabbrica cioè, per essere certi che i prodotti immessi sul mercato siano conformi ai valori dichiarati, i produttori devono stabilire e documentare procedure per il controllo interno dei materiali in ingresso, delle attrezzature, del processo di produzione e dei prodotti finiti. Per informazioni: UNI Clara Miramonti, Comparto Costruzioni e-mail: costruzioni@uni.com Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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