Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica

Obiettivo del Programma straordinario è, in generale, quello di ampliare su tutto il territorio nazionale l’offerta di alloggi sociali ed, in particolare, garantire alle famiglie sotto sfratto appartenenti a specifiche categorie sociali il “cosiddetto” passaggio da casa a casa. Allegati al decreto, la ripartizione del fondo tra le regioni e l’elenco dei progetti prioritari da soddisfare con le risorse a disposizione. L’effettiva erogazione dei finanziamenti avverrà tramite la Cassa depositi e prestiti, con la quale il ministero delle Infrastrutture ha stipulato una apposita Convenzione per la gestione delle risorse del piano straordinario.

Modalità di erogazione del finanziamento
L’effettiva erogazione dei finanziamenti avverrà tramite la Cassa depositi e prestiti.
Per l’attuazione degli interventi prioritari (Allegato 2 al decreto), il Ministro delle infrastrutture emana un decreto entro sei mesi dalla trasmissione della documentazione relativa ai singoli interventi.
La verifica tecnica sulla congruità degli interventi proposti – fatta dall’amministrazione – deve precedere l’erogazione del contributo.
1. Modalità di erogazione:
Acquisto immobili: erogazione del 50% del finanziamento alla presentazione della documentazione attestante l’avvenuto impegno giuridico all’acquisto e del restante 50% alla data di stipula del rogito notarile;
2. Interventi di recupero e di nuova costruzione:
30% del finanziamento alla presentazione della documentazione attestante l’inizio dei lavori; 50% alla presentazione della documentazione attestante l’avanzamento dei lavori pari al 60% dei lavori; 20% ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo e del rilascio del certificato di agibilità.
3. Locazione alloggi:
In rate annuali anticipate pari all’importo del canone di locazione determinato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, previa presentazione e verifica del relativo contratto di locazione, fermo restando l’importo indicato nell’«Allegato 2», che costituisce limite massimo del contributo statale.
Qualora dalla verifica tecnica dovessero emergere interventi non congrui con la previsione normativa (art. 21 decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede con apposito decreto, d’intesa con la Conferenza unificata, previa intesa con le regioni e le province autonome interessate, alla riprogrammazione delle risorse per un importo pari a quello degli interventi ritenuti non congrui.

Per scaricare il decreto alloggi in pdf clicca qui

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