Responsabile sicurezza

Importante novità sul fronte della sicurezza in cantiere. Ulteriori chiarimenti sul tema arrivano da una recente vicenda accaduta a Roma. Tre le persone imputate,: il datore di lavoro, il direttore dei lavori e il direttore del cantiere. Nell’incidente, accaduto nella capitale, un operaio è morto folgorato mentre utilizzava un’autopompa per la posa del calcestruzzo, a causa del contatto tra il braccio distributore dell’autopompa ed i conduttori di una linea elettrica ad alta tensione. Il Tribunale (sentenza del 23/10/89) e la Corte di Appello di Roma (sentenza del 26/10/94) avevano già condannato i tre imputati, per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589 c.p., secondo comma). La condanna è stata poi confermata dalla Corte di Cassazione (sentenza del 17/11/95), alla quale i tre avevano fatto ricorso.L’impresa appaltante, che ha mantenuto il controllo del cantiere, limitandosi a subappaltare alcuni lavori, ha il dovere di vigilare sul rispetto della legislazione antinfortunistica adottata dalle imprese presenti nel cantiere. La nomina di un “direttore del cantiere” e di un “direttore dei lavori”, infatti, non esclude l’autonoma e concorrente responsabilità del datore di lavoro, per il rispetto delle norme di sicurezza. Il direttore dei lavori è destinatario degli obblighi in materia antinfortunistica se si ingerisce nell’esecuzione dei lavori, impartendo ordini e disposizioni alle maestranze. Sono queste le motivazioni con cui la Cassazione ha confermato la condanna per omicidio colposo per la morte, in cantiere, di un operaio, a causa del mancato rispetto delle misure di sicurezza previste per i lavori in prossimità di linee elettriche, secondo l’articolo 11 del Dpr 164/56.

Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Commenta questa notizia



Categoria notizia

NORME e LEGGI

Le ultime notizie sull’argomento