Bonus ristrutturazioni confermato nel 2025: cosa cambia tra prima e seconda casa, scadenze e lavori ammessi 01/11/2024
Decumano Carbon Free: l’anello virtuoso che potrebbe essere applicato a tutti i borghi europei 22/10/2024
A cura di: Pierpaolo Molinengo Indice degli argomenti: Direttore dei lavori: l’accusa Le reali responsabilità La presa di posizione della Cassazione Penale Al direttore dei lavori non compete la sicurezza nel cantiere. È quanto emerge dalla sentenza n. 15157 del 22 aprile 2022 della Cassazione Penale, secondo la quale la responsabilità del direttore lavori deve obbligatoriamente risultare da una delega diretta del datore di lavoro. Entriamo un po’ di più nel dettaglio, e cerchiamo di capire per quale motivo si sia arrivati a questa decisione. Direttore dei lavori: l’accusa La vicenda, che ha portato la Cassazione Penale a fare il punto della situazione sulla responsabilità della sicurezza nel cantiere, ha avuto origine a Firenze. La Corte di Appello cittadina, il 17 luglio 2020, aveva confermato la sentenza del Tribunale di Firenze, attraverso la quale il rappresentante legale di un’impresa edile, che stava eseguendo dei lavori di restauro, ed il direttore dei lavori, sono stati ritenuti responsabili delle violazioni che avevano causato un infortunio sul lavoro. La vittima dell’incidente aveva subito delle lesioni gravi: il dipendente, infatti, era caduto da un muretto, che stava realizzando sul terrapieno sottostante. Il rappresentante legale e il direttore dei lavori avevano, secondo il Tribunale di Firenze, violato quanto disposto dagli articoli 112, 122 e 126 del D. Lgs n. 81/2008. Il datore di lavoro, a propria difesa, portava l’imprudenza nel comportamento tenuto dal lavoratore. Quest’ultimo, pur essendo un manovale esperto, aveva deciso di rimuovere autonomamente le protezioni predisposte dall’impresa per evitare eventuali cadute. Una decisione presa per effettuare il lavoro. L’azienda, inoltre, chiamava in causa il direttore lavori, con l’accusa di ingerenza: aveva, infatti, incaricato il manovale di svolgere il lavoro, benché non fossero state ancora predisposte le necessarie misure di sicurezza. Le reali responsabilità In propria difesa, il direttore dei lavori contestava la ricostruzione effettuata dalla corte territoriale. La sua presenza era assidua e necessaria a verificare la buona condotta dei lavori, così come è previsto dal Decreto Ministeriale n. 417 del 3 settembre 1997. Sulla Tariffa degli Ingegneri ed Architetti viene, inoltre, stabilito che al direttore dei lavori spettino: la direzione e l’alta sorveglianza, che può essere effettuata attraverso un numero necessario di visite periodiche, il cui numero è stabilito ad esclusivo giudizio del professionista; emanare gli ordini necessari per lo svolgimento e l’attuazione dell’opera; effettuare le operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori; assistere al collaudo e alle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento. Sono esclusi dagli obblighi del professionista – sempre che non siano stati sottoscritti particolari accordi – l’assistenza giornaliera ai lavori. La presa di posizione della Cassazione Penale Il ricorso dell’impresario è stato respinto dalla Cassazione Penale, la quale ha specificato che il comportamento del lavoratore non deve risultare imprevedibile, ma deve essere completamente estraneo alle sue mansioni. Nel caso preso in esame, invece, il comportamento tenuto dal manovale non eccedeva la normali mansioni che gli venivano assegnate. Ma soprattutto non risultavano essere estranee rispetto alla sfera di rischio governata dal datore di lavoro. La responsabilità del rappresentante legale dell’impresa edile è stata, quindi, confermata: non aveva, infatti, predisposto le necessarie precauzioni di sicurezza. In particolare non erano state montate quelle necessarie per svolgere e realizzare i lavori in quota. L’eventuale presenza del parapetto, che era stato rimosso dal lavoratore, non risultava comunque essere sufficiente. Le motivazioni del direttore dei lavori vengono ritenute fondate: questo professionista, se l’incarico non è previsto dal contratto, non risulta essere responsabile delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Queste rimangono di responsabilità diretta del committente e del datore di lavoro e ai soggetti che quest’ultimo delega direttamente. Il Direttore dei lavori, ha precisato la Cassazione Penale, può essere chiamato a rispondere nel caso in cui si inserisca, anche solo di fatto, all’interno dell’organizzazione del cantiere. Avrà una responsabilità in questo senso solo nel momento in cui assume una funziona propria di altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica. Questa situazione, comunque vada, deve essere provata con testimoni o altri tipi di evidenze. Nel caso in cui il professionista abbia esclusivamente delle mansioni organizzative e di verifica sulla sicurezza, non era stato provato. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
31/10/2024 Dl Ambiente, Rinnovabili “bloccate”: ecco perché il testo preoccupa il settore A cura di: Adele di Carlo L’entrata in vigore del Dl Ambiente mette in guardia il settore delle energie rinnovabili, secondo l’Anev ...
30/10/2024 Materiali naturali per l'edilizia sostenibile: benessere e tradizione La bioarchitettura punta sui materiali naturali per creare spazi sostenibili e rigenerativi. Un nuovo concetto di ...
29/10/2024 MONACO: l’edificio rivestito da mattoni di recupero e che coniuga “gioco” e “lavoro” A cura di: Tommaso Tautonico MONACO è un progetto di MVRDV in cui sono stati usati materiali di recupero per i ...
28/10/2024 Restructura 2024: recupero, riqualificazione e rigenerazione per un’edilizia sostenibile A cura di: La Redazione Restructura 2024 torna a Torino dal 21 al 23 novembre, mettendo al centro il recupero, la ...
25/10/2024 Sicurezza in edilizia: calo degli incidenti sul lavoro ma si può fare di più Incidenti sul lavoro in edilizia ridotti del 65% in 20 anni. Analisi, progressi e ruolo di ...
24/10/2024 Nuovo Palazzetto dello Sport di Lamezia Terme: opera simbolo di inclusione e innovazione Inaugurato il nuovo Palazzetto dello Sport di Lamezia Terme: architettura avveniristica, inclusiva e sostenibile firmata Vittorio ...
23/10/2024 Barometro della Costruzione Sostenibile 2024, strategie per un futuro più verde A cura di: Federica Arcadio Il Barometro della costruzione sostenibile 2024 di Saint-Gobain evidenzia le principali sfide e opportunità per accelerare ...
22/10/2024 Architettura green, tecnologia e design per vivere bene A cura di: Raffaella Capritti Ottagono ha una chiara visione e un approccio green: costruire edifici tecnologici, sostenibili e ad alto ...
21/10/2024 Sistema a cappotto: il principale alleato della sostenibilità edilizia A cura di: Raffaella Capritti Il sistema di isolamento a cappotto è fondamentale per la riduzione dei consumi energetici e la ...
18/10/2024 Building automation e domotica: la chiave per la trasformazione green degli edifici La building automation contribuisce alla trasformazione del parco immobiliare italiano. Quali i benefici, le potenzialità e ...