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L’Agenzia delle Entrate con la risposta di interpello n° 286 del 28 agosto ha fornito utili chiarimenti sulla fruizione del sismabonus per intervento combinato di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica Il proprietario di un edificio formato da 4 immobili – 2 accatastati in categoria C/6 e 2 in categoria A/3 – che intende realizzare lavori di ristrutturazione edilizia, volendo ampliare la preesistente volumetria, ha chiesto un chiarimento all’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni per intervento combinato di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica. In particolare l’istante intende realizzare 2 unità immobiliari in più intervenendo sui magazzini che si trovano nel piano seminterrato dell’edificio, funzionalmente autonomi e con accessi separati e, in seguito al rilascio del permesso a costruire da parte del Comune, ristrutturare con interventi di miglioramento sismico e riqualificazione energetica l’intero edificio, senza demolizione del medesimo, ma con frazionamento delle unità immobiliari in più unità abitative, cambio di destinazione d’uso in civile abitazione dei soli garage al piano terra e realizzazione di un corpo scala, vano ascensore (ambiente non riscaldato) esterno e giuntato al fabbricato. L’istante in qualità di unico proprietario in particolare vuole essere certo di poter fruire della detrazioni – con relativa cessione del credito d’imposta – per la ristrutturazione eseguita sulle parti comuni e che l’agevolazione non sia compromessa dalla realizzazione di altre due unità immobiliari già di fatto esistenti, autonomamente fruibili e con accessi separati, del corpo scala e del vano ascensore. L’Agenzia delle Entrate con la risposta n° 286 del 28 agosto specifica che l’istante, posto che siano rispettati tutti i requisiti previsti, potrà beneficiare, sulle parti comuni dell’edificio preesistente, della detrazione prevista per gli interventi combinati di riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica, come previsto dall’articolo 14, comma 2-quater .l, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Anche se si tratta di un unico proprietario infatti, la norma stabilisce che la locuzione “parti comuni di edificio” si riferisca alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori. Concetto ribadito anche dalla circolare n. 19/E del 2020 che conferma che per “parti comuni” si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, ma non è necessario che ci siano più proprietari (se un edificio è formato da una sola unità abitativa con relative pertinenze, è privo di parti comuni). L’Agenzia cita a questo proposito l’articolo 14, comma 2-quater.1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 “per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 – finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica – spetta, in alternativa alle detrazioni previste, rispettivamente, dal comma 2-quater del medesimo articolo 14 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio (cd. ecobonus), e dal citato comma 1-quinquies dell’articolo 16 (cd. sismabonus), una detrazione nella misura dell’80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio”. L’Agenzia ricorda che per fruire della detrazione in oggetto devono essere rispettati i vari requisiti necessari ai fini della spettanza delle due detrazioni che sostituisce. Gli interventi inoltre devono essere realizzati (come specificato nella circolare 8 luglio 2020, n. 19/E) in base a procedure autorizzatorie successive al 1° gennaio 2017, su parti comuni di edifici che rientrino nelle zone sismiche 1, 2 e 3, e che sia attestata da parte di professionisti la riduzione di una o due classi di rischio sismico. Inoltre l’Agenzia specifica che gli interventi volti al risparmio energetico e realizzati sulle parti comuni dell’edificio interessano l’involucro con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e sono volti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva. E’ necessario che l’immobile sia dotato impianto di riscaldamento. Per poter beneficiare di entrambe le detrazioni gli interventi devono essere realizzati su edifici esistenti, sono infatti esclusi i fabbricati di nuova costruzione. Proprio per questo la detrazione in questo caso è relativa solo per le spese che si riferiscono alla parte esistente perché l’ampliamento configura una “nuova costruzione”. Il contribuente ai fini della detrazione per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico e per quelli finalizzati al risparmio energetico dovrà dunque mantenere separate, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (“ristrutturazione” e “ampliamento”) o avere un’attestazione rilasciata dall’impresa che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento. Per concludere l’istante potrà beneficiare delle due detrazioni previste dall’articolo 14, comma 2-quater, del Dl n. 63/2013 per la sola parte esistente dell’edificio configurandosi, invece, l’ampliamento, una “nuova costruzione”, purché naturalmente siano rispettati tutti i requisiti necessari. La detrazione va applicata su un ammontare delle spese non superiore ad euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari costituenti l’edificio oggetto degli interventi all’inizio dei lavori e l’istante potrà optare per la cessione del credito. Scarica la risposta di interpello dell’Agenzia delle Entrate n° 286 del 28 agosto Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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