Riqualificazione energetica: il bonus si calcola su ogni singolo edificio

I limiti massimi delle agevolazioni per gli interventi sul risparmio energetico sono riferiti autonomamente a ciascun fabbricato, anche se questo non costituisce un’autonoma entità catastale. Se l’unità accatastata è composta da più palazzi o edifici, quindi, le detrazioni massime sono riferite a ciascuno degli immobili che la costituiscono. È questa l’interpretazione estensiva fornita dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione 365/E del 12 dicembre 2007, in cui è stato chiarito che «l’edificio oggetto di riqualificazione energetica non deve essere individuato sulla base della connotazione catastale attribuita alla costruzione edilizia, bensì in base alle caratteristiche costruttive che lo individuano e ne delimitano i confini in relazione allo spazio circostante».
Il caso specifico
In alcuni edifici produttivi di proprietà, la società istante intende sostituire le finestre ed effettuare alcuni interventi sulle strutture verticali (pareti). Gli investimenti previsti rispetteranno i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della tabella 3 allegata alla legge 296/06. Pertanto, la spese potrà essere detratta dall’Ires per il 55%, fino a un valore massimo di detrazione di 60mila euro (articolo 1, comma 345 della legge 296/06). Gli interventi verranno effettuati su edifici accatastati in due distinte unità immobiliari. In particolare, la prima con categoria catastale D/2 è costituita da una palazzina adibita a mensa, mentre la seconda con categoria D/8 è formata da quattro edifici. La società ha chiesto se il limite massimo della detrazione possa essere autonomamente riferito ai cinque edifici ovvero se debba essere collegato all’accatastamento degli immobili, il quale evidenzia solo due unità.
La risposta
Secondo l’agenzia delle Entrate è necessario definire cosa si intenda per ‘‘edificio’’ ai fini dell’agevolazione sul risparmio energetico. La norma prevede che si applichino «le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192» (articolo 1, comma 349 della legge 296/07). Pertanto, un edificio è «un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sè stanti» (articolo 2, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 192/05).
In base a questa norma, l’edificio non deve essere individuato con riferimento al suo accatastamento, ma «in base alle caratteristiche costruttive che lo individuano e ne delimitano i confini in relazione allo spazio circostante». Il limite della detrazione per l’investimento prospettato dall’istanza, quindi, va riferito autonomamente per ciascun fabbricato, individuato in base alla definizione data dal decreto legislativo 192/05, anche se il singolo immobile non costituisce una autonoma entità catastale.
L’estensione
L’interpretazione delle Entrate relativa alle finestre e alle pareti è applicabile anche per gli interventi sulle coperture e i pavimenti (comma 345), oltre che per le altre tre agevolazioni previste per il risparmio energetico. Il limite di detrazione per la riqualificazione energetica globale dell’edificio è di 100.000 euro (comma 344), per i pannelli solari è di 60.000 euro (comma 346), mentre per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è di 30.000 euro (comma 346).

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