Salute e sicurezza in edilizia

I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell’adozione del provvedimento di sospensione al fine dell’emanazione da parte di questi ultimi del provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni”.
La normativa, al fine di assicurare una più efficace azione di prevenzione oltre che di repressione del lavoro sommerso, nonché di riduzione del fenomeno infortunistico dei luoghi di lavoro, introduce, tra l’altro, la sanzione dell’interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni, da infliggere da parte dei “competenti uffici” del Ministero delle infrastrutture al verificarsi di determinate fattispecie.
Tenuto anche conto dei numerosi provvedimenti di sospensione già pervenuti al Ministero delle infrastrutture da parte delle Direzioni provinciali del lavoro, alcuni corredati della successiva revoca, diviene urgente, al fine di un’applicazione uniforme del diritto obiettivo nell’ambito delle varie articolazioni del Ministero delle infrastrutture:
1. individuare gli uffici competenti a ricevere comunicazione delle sospensioni di cantiere al fine della istruttoria;
2. fornire indicazioni di massima sulle modalità operative.
Con riferimento al punto primo, in base alla vigente organizzazione – di cui al D.P.R. n. 184 del 2 luglio 2004, al decreto ministeriale 19 aprile 2005, al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, e al Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2006, di individuazione, tra l’altro, dei compiti e delle funzioni del Ministero delle infrastrutture, nonché di articolazione dello stesso nelle strutture decentrate – “i competenti uffici” del Ministero delle infrastrutture presso cui deve incardinarsi la nuova attribuzione sono – con le ripartizioni di funzioni che si specificheranno – la Direzione generale per la regolazione e i Provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche.
Per quanto concerne le modalità operative per l’emanazione del provvedimento interdittivo, si forniscono le seguenti indicazioni.
Il procedimento avviato da parte della struttura decentrata deve essere normalmente concluso entro 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di sospensione; la Direzione generale per la regolazione emana tempestivamente il provvedimento finale una volta acquisita la documentazione – ivi compresa la relazione illustrativa sintetica di cui sopra – trasmessa dal competente Provveditorato regionale e interregionale alle opere pubbliche.
In sede di prima applicazione, il termine acceleratorio suindicato decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare.
In ordine alla durata del provvedimento interdittivo, la fonte primaria prescrive due possibilità: a) che la stessa sia pari alla durata della sospensione; b) che possa essere anche disposta per un ulteriore periodo, pari al doppio della sospensione; in entrambe le ipotesi, la stessa non può essere superiore a due anni.
Si evince l’importanza della durata della sospensione, che viene presa a riferimento per irrogare la sanzione interdittiva: il provvedimento interdittivo di pari durata della sospensione costituisce, infatti, stando alla lettera della norma, un provvedimento vincolato, essendo esclusa – in questo caso – ogni valutazione discrezionale in ordine all’elemento temporale.

Per ulteriori informazioni:
www.infrastrutturetrasporti.it

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