Sconti “verdi” del Fisco per le imprese

All’agevolazione Ires e Irpef del 55%, poi, si aggiunge l’altra detrazione del 20% per chi investe, sempre con il fine di risparmiare energia, in “inverter” (variatori di velocità) e motori a elevata efficienza. L’obiettivo dichiarato è quello di coinvolgere, con robusti sconti fiscali, il più alto numero di contribuenti nella tutela dell’ambiente. Come detto, quindi, la platea dei potenziali interessati non è limitata alle sole persone fisiche: la super detrazione spetta anche agli imprenditori agricoli, agli esercenti arti e professioni, alle società semplici e alle associazioni tra professionisti, agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, e a tutti i soggetti che conseguono reddito d’impresa. In sintesi tutti i soggetti Ires. Il 55 per cento. Il nuovo beneficio fiscale si muove sulla falsa riga dello “storico” bonus del 36-41% (anche se, all’atto pratico, la procedura operativa è alquanto differente: si veda il servizio qui sotto). La super detrazione, tuttavia, offre ai contribuenti un’opportunità in più. Infatti, le opere agevolate già rientrano tra quelle per cui spetta la detrazione del 36%, ma se sono in possesso dei requisiti indicati nel decreto appena emanato beneficiano dello sconto più consistente, pari appunto al 55% delle spese sostenute e rimaste a carico. E con ulteriori vantaggi. Infatti, mentre il 36% è spendibile in 10 anni, le nuove detrazioni “verdi” si possono sfruttare in soli tre periodi di imposta. Non solo. I tetti di sconto utilizzabili, a seconda della tipologia di intervento, vanno da un minimo di 30mila euro fino a un massimo di 100mila. Come requisito oggettivo occorre il possesso, sulla base di un titolo idoneo, degli immobili oggetto di interventi. Tra le persone fisiche possono fruire dello sconto anche il titolare di un diritto reale sul bene (ad esempio, l’usufruttuario), l’inquilino o il comodatario e i condomini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Il decreto prevede poi espressamente che dove gli interventi finalizzati al risparmio energetico siano eseguiti con contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all’utilizzatore ed è determinata sulla base del costo sostenuto dalla società concedente. Gli immobili. Il bonus riguarda esclusivamente interventi su edifici o unità immobiliari «esistenti» – e non anche quelli effettuati durante la costruzione ex novo – di qualsiasi categoria catastale anche rurale. In mancanza di specifiche limitazioni alle sole unità immobiliari «residenziali», la nuova agevolazione riguarda gli interventi di risparmio energetico su tutti gli edifici compresi quelli a uso commerciale o strumentali all’esercizio dell’attività di impresa o professionale. Gli interventi. Le spese ammesse al beneficio fiscale sono quelle sostenute per la riqualificazione degli edifici, come quelle per il miglioramento del rendimento energetico o per la riduzione del fabbisogno di riscaldamento, raffreddamento, ventilazione o illuminazione. Gli sconti Irpef e Ires, sono poi utilizzabili anche per chi procede ai cosiddetti “cappotti”, agendo con materiale coibente sugli involucri degli edifici esistenti; o ancora per l’installazione di pannelli solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (si veda la scheda qui a fianco). Nell’ambito di quest’ultima categoria, rientra anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti centralizzati con gestione del calore (e conseguente ripartizione delle spese) individualizzata, attraverso l’installazione di contabilizzatori di calore. Nessun incentivo è, invece, riconosciuto, nell’ipotesi inversa di passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato a impianto autonomo.

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