Sismabonus anche per demolizioni e ricostruzioni

Sismabonus anche per demolizioni e ricostruzioni

L’agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile usufruire della detrazione fiscale destinata agli interventi di miglioramento sismico anche in caso di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria del preesistente, purché rientri in un intervento di ristrutturazione edilizia

Sismabonus anche per demolizioni e ricostruzioni

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 34/E del 27 aprile scorso, dedicata alla “Riconducibilità degli interventi di demolizione e ricostruzione tra gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche per le quali è possibile fruire della detrazione di imposta ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63”.

La circolare conferma che rientrano tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

Nel caso di immobili sottoposti a vincoli, di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, l’incentivo fiscale per gli interventi di demolizione e ricostruzione è riconosciuto se il nuovo immobile mantiene la medesima sagoma dell’edificio preesistente.

Nella circolare si legge in particolare che, perché gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive siano ammessi alla detrazione sismabonus (art.16 del decreto legge n. 63 del 2013), è richiesto il rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa e devono rientrare in un intervento di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione.

Nella circolare si ricorda che anche il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso simile parere, specificando che gli interventi di demolizione e ricostruzione eseguiti in conformità alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, rappresentino una efficace strategia di riduzione del rischio sismico su una costruzione non adeguata alle stesse norme tecniche.
Resta inteso che, qualora gli interventi si configurino come “interventi di nuova costruzione”, si renderanno applicabili le diverse aliquote previste per le varie fattispecie (ad es. prima casa, immobile strumentale, “immobile di lusso”).

L’Agenzia delle Entrate infine conferma che ai lavori di demolizione con ricostruzione si possa applicare l’aliquota Iva agevolata del 10 per cento prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, a condizione che le opere siano qualificate come tali dalla documentazione amministrativa che assente i lavori.

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