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Si tratta di un nuovo disegno di legge, presentato il 26 novembre 2008 e assegnato alla Commissione Ambiente il 2 febbraio 2009. La proposta di legge in esame, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, si pone come legge quadro volta a migliorare la qualità dell’edilizia residenziale attraverso l’introduzione di “un vero e proprio marchio di qualità” da applicare agli edifici residenziali che certifichi la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento del comfort abitativo. A tal fine, l’articolo 1 istituisce un sistema unico per la certificazione della qualità dell’edilizia residenziale, denominato «casa qualità». La finalità di tale sistema viene individuata nell’armonizzazione, in conformità al titolo V della parte seconda della Costituzione, delle norme nazionali, regionali e degli enti locali relative ai parametri di riferimento per la valutazione dei requisiti delle costruzioni per assicurarne: • il risparmio energetico; • la sostenibilità ambientale; • il benessere dei fruitori. L’articolo 2 sottolinea il carattere di legge-quadro che connota la proposta di legge in esame, la quale, ai fini dell’istituzione del sistema «casa qualità» e in attuazione dell’art. 117 della Costituzione, promuove la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e stabilisce i princìpi fondamentali nell’ambito delle materie di governo del territorio, di edilizia e di efficienza energetica. Viene poi previsto, per le regioni a statuto ordinario, l’adeguamento delle legislazioni regionali ai citati princìpi, secondo le competenze attribuite alle regioni per le materie di legislazione concorrente, ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Fino all’emanazione delle leggi regionali, le disposizioni della presente legge e le linee guida emanate con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 3 costituiscono princìpi fondamentali per i soggetti privati e pubblici che intendono procedere, in via volontaria, all’applicazione del citato sistema «casa qualità». Il comma 2 del medesimo articolo delimita il campo di applicazione della proposta in esame, la quale si applica, a decorrere dall’entrata in vigore delle predette linee guida, ai seguenti interventi relativi ad edifici residenziali: a) nuove costruzioni (sia con riferimento alla progettazione che alla realizzazione degli edifici); b) manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, qualora tali interventi interessino l’involucro esterno degli edifici; c) ampliamenti volumetricamente superiori al 20% dell’intero edifico. Il comma 3 elenca i casi di esclusione dalla disciplina recata dalla presente proposta di legge, mentre il successivo comma 4 consente l’adesione volontaria al sistema «casa qualità» ai proprietari di edifici residenziali, al fine di accedere alle agevolazioni previste dall’articolo 5. Il comma 5 prevede quindi l’obbligo di portare la certificazione «casa qualità» a conoscenza dell’acquirente o del locatario, nei casi di compravendita o di locazione di unità immobiliare in possesso della certificazione medesima. In base al successivo comma 6, alle leggi regionali viene concessa la facoltà di estendere l’applicazione del sistema «casa qualità» agli edifici ad uso direzionale e per uffici. L’articolo 3 prevede l’emanazione, entro 4 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, di specifiche linee guida per le regioni recanti i metodi di calcolo e i requisiti minimi del sistema «casa qualità». Il comma 1 disciplina la procedura per l’emanazione delle citate linee guida, che dovrà avvenire con apposito DPR, su proposta del Ministro dell’ambiente, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari. Ai sensi del medesimo comma, l’emanazione del citato DPR dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi generali: a) articolazione del sistema «casa qualità» in rapporto all’efficienza energetica; al soddisfacimento delle esigenze psico-fisiche dei fruitori; al soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità; b) classificazione delle singole unità immobiliari in categorie di qualità decrescente (contrassegnate con le lettere A, B, C, D) in funzione del consumo di calore annuo per unità di superficie e dell’individuazione delle zone climatiche e dei gradi-giorno prevista dal DPR n. 412/1993. La lettera b) provvede altresì ad elencare gli ulteriori parametri da considerare ai fini della classificazione; c) classificazione delle singole unità immobiliari in serie di qualità decrescente (contrassegnate con i numeri 1, 2, 3, 4) in funzione del grado di soddisfacimento dei requisiti di cui alla norma UNI 8289 per le operazioni del processo edilizio e dei requisiti essenziali di cui alla direttiva 89/106/CEE concernente i prodotti da costruzione; d) attribuzione della certificazione «casa qualità eco-compatibile» qualora l’unità immobiliare di categoria A o B abbia un bilancio energetico molto basso nonché requisiti di eco-compatibilità, quali l’assenza di combustibili di origine fossile, di isolanti costituiti da materiale nocivo, di impregnanti chimici e di solventi per i pavimenti, di legni tropicali, di pavimenti e di infissi in cloruro di polivinile; e) individuazione dei requisiti minimi da applicare a tutti gli edifici residenziali che, in ogni caso, devono includere l’osservanza del consumo annuo massimo di energia per unità di superficie stabilito dal d.lgs. n. 192/2005 e relativi decreti attuativi, tenendo conto dell’individuazione delle zone climatiche nonché il rispetto dei requisiti minimi igienico-sanitari previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali vigenti; f) individuazione di schede operative per il metodo di calcolo degli indici termici, anche attraverso programmi applicativi elettronici; g) individuazione delle sanzioni amministrative per il mancato o inadeguato rispetto delle disposizioni della presente legge. Il comma 2 dell’articolo in esame prevede l’esclusione, dai requisiti di valutazione del sistema «casa qualità», dei criteri legati alla resistenza meccanica e alla stabilità delle costruzioni, il cui rispetto è obbligatorio ai sensi della normativa di settore. Ai sensi del comma 3, il Ministro dell’ambiente provvede alla diffusione, attraverso le banche dati del Ministero, del software di applicazione del sistema «casa qualità». L’articolo 4 stabilisce che la dichiarazione per la certificazione con sistema «casa qualità» venga presentata alle regioni o province autonome, ovvero alle province o comuni a seguito di apposita delega regionale, insieme alla domanda del permesso di costruire e venga sottoscritta dal richiedente e dal progettista. Al termine dei lavori, il direttore dei lavori controfirma la dichiarazione apportando le opportune modifiche. Il comma 2individua nelle regioni e nelle province autonome ovvero, a seguito di apposita delega regionale, nelle province o ne comuni, gli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni e al rilascio della relativa certificazione. L’ente abilitato a rilasciarela certificazione può altresì effettuare ispezioni e controlli negli edifici e nei cantieri e richiedere la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie ai fini di tale attività di vigilanza (comma 3). Il comma 4precisa che idati riportati nella certificazione del sistema «casa qualità» devono corrispondere, per la parte relativa all’efficienza energetica, a quelli dell’attestato di certificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. L’articolo 5 affida allo Stato il compito di promuovere specifiche iniziative per il sostegno del settore immobiliare, anche con il coinvolgimento di soggetti privati, destinate unicamente alle unità immobiliari certificate col sistema «casa qualità». A tale fine gli incentivi economici e le detrazioni fiscali previsti dalle leggi statali o regionali ai fini della riqualificazione energetica degli edifici, delle ristrutturazioni edilizie, della riqualificazione del patrimonio edilizio, nonché dell’edilizia sovvenzionata, convenzionata e agevolata dovranno tener conto della classificazione e della certificazione delle unità immobiliari attribuite ai sensi delle medesime linee guida. Al fine di favorire la diffusione del sistema «casa qualità», ogni regione, provincia o comune può prevedere incentivi finanziari e premi in favore di privati o di consorzi pubblici e privati che intendono aderire a tale sistema – che ha natura volontaria – con particolare riferimento alle giovani coppie che intendono costruire o ristrutturare l’unità immobiliare adibite a prima abitazione. Il comma 3 dispone che le regioni e i comuni, nell’ambito dei criteri generali per l’assegnazione delle aree per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, dovranno dare la priorità ai programmi che aderiscono al sistema «casa qualità». Il comma 4 rinvia ad un regolamento comunale la definizione dello spessore di coibentazione e del volume destinato a servizi interni all’abitazione che non sono calcolati come cubatura urbanistica delle unità immobiliari in possesso della certificazione «casa qualità», sia per gli edifici di nuova costruzione sia per quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia. Il comma fa salvi i distacchi e i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali vigenti. Infine i comuni possono escludere dall’applicazione delle disposizioni recate dal comma in esame gli edifici ubicati in zone produttive. Il comma 5 dà la facoltà ai comuni di vincolare l’edificabilità di parte delle aree del piano regolatore comunale all’edilizia residenziale aderente al sistema «casa qualità», attraverso la stipula di apposite convenzioni con i privati interessati o con consorzi pubblici e privati, allo scopo di diminuire i costi complessivi di investimento. I comuni, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, possono anche prevedere riduzioni agli oneri di urbanizzazione e riduzioni di imposte e di tasse comunali, nel caso in cui i soggetti interessati intendano vendere o locare gli alloggi costruiti, applicando prezzi di vendita o canoni di locazione determinati in base ad una convenzione tipo che dovrà essere predisposta d’intesa con il comune. Al fine di incentivare l’adesione al sistema «casa qualità», i comuni possono inoltre prevedere riduzioni delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), fatta salva l’esenzione per l’unità immobiliare adibita a prima abitazione e nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, per le unità immobiliari classificate nelle predette categorie B o superiore e nella serie 2 o superiore, ovvero per le unità immobiliari in possesso della certificazione «casa qualità eco-compatibile», anche derogando ai limiti minimo e massimo stabiliti, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente. Il comma 7permette alle regioni di stipulare convenzioni con gli istituti bancari al fine di consentire l’erogazione di crediti agevolati ai soggetti privati per la costruzione di unità immobiliari destinate a prima abitazione conformi ai requisiti del sistema «casa qualità». Il comma 8, infine, dà facoltà alle regioni di promuovere specifici interventi agevolativi, attuati dalle stesse regioni e dagli enti locali, per incentivare la diffusione del sistema «casa qualità». L’articolo 6 dispone che le norme della proposta di legge verranno applicate alle unità immobiliari per le quali la domanda del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività sia stata presentata dopo la data di entrata in vigore delle linee guida previste dall’art. 3. L’articolo 7 prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria legislazione ai princìpi contenuti nella proposta di legge in esame, secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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