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Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei due decreti ministeriali asseverazioni e requisiti, necessari per fruire del Superbonus 110% previsto dal Decreto Rilancio, l’Enea ha pubblicato 9 FAQ, condivise dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Agenzia delle Entrate, che chiariscono alcuni più comuni dubbi per poter beneficiare della super detrazione. Accesso alla detrazione del 110% per spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per interventi iniziati prima di quella quella data e documenti da presentare L’articolo 119 (comma 1 e comma 3) del Decreto Rilancio non fa riferimento alla data di inizio lavori ma stabilisce che la detrazione del 110% si applica per le “spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi”. Lo stesso comma definisce, a prescindere dalla data di inizio dei lavori, quali sono gli interventi trainanti per l’accesso al superbonus e fissa i limiti di spesa tra tipologie di edificio, considerando per i condomini il numero di unità immobiliari; il requisito del rispetto dei CAM dei materiali isolanti; quando è agevolabile l’allaccio alla rete di teleriscaldamento; quando è agevolabile installare le caldaie a biomassa. Il comma 3 stabilisce l’obbligo, da attestare tramite APE, di miglioramento di 2 classi energetiche o laddove non possibile il conseguimento della classe energetica più alta. I documenti da presentare sono dunque i medesimi richiesti per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 1° luglio 2020. Si possono realizzare più interventi trainanti contemporaneamente La circolare dell’Agenzia delle entrate dello scorso 8 agosto 2020, n. 24/E al paragrafo 4 stabilisce che “Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati”. Interventi trainati e trainanti su parti comuni di edifici in zona sismica 1, 2, 3 Non possono essere inclusi tra gli interventi trainati quelli di cui al comma 2.quater.1 dell’art. 14 del D.L. 63/2013 e s.m.i. realizzati “su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica”, perché rientrano tra gli interventi trainanti. L’intervento di efficienza energetica infatti interessa più del 25% della superficie disperdente lorda delle parti comuni di un edificio condominiale, come previsto dall’art 119 del Decreto Rilancio. Anche gli interventi antisismici sono compresi ai sensi del comma 4 dell’art. 119 del “decreto rilancio” tra gli interventi trainanti. Cosa si intende per impianto di climatizzazione invernale La circolare dell’Agenzia dell’entrate n. 36 del 31/05/2007 ha stabilito che, per usufruire dell’ecobonus, l’immobile oggetto dell’intervento debba essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale. L’ Enea chiarisce che per fruire dell’ecobonus e del superbonus l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore. Come previsto inoltre dalla circolare 24/E del 2020 è necessario che l’impianto sia presente negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile, sia funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria. APE pre e post intervento Per poter fruire del superbonus 110% è richiesta la redazione da parte di un tecnico abilitato dell’Attestato di Prestazione energetica ante e post operam che dimostri il miglioramento di almeno due classi energetiche. Come si determina il criterio di classificazione energetica? Per uniformità di applicazione a livello nazionale si utilizza il criterio di classificazione energetica previsto dal decreto 26 giugno 2015 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, o il criterio previsto dalla corrispondente norma regionale purché si ottengano le medesime classificazioni energetiche. Nel caso di edifici unifamiliari, i servizi energetici da considerare per eseguire il confronto tra APE-pre e APE-post, che verifichi il miglioramento di due classi energetiche, sono i medesimi previsti per gli APE convenzionali rilasciati per gli edifici formati da più unità immobiliari. Il direttore dei lavori o il progettista possono firmare gli APE utilizzati solo ai fini delle detrazioni fiscali del 110% che non necessitano di deposito nel catasto degli impianti termici. Vanno depositati nei catasti regionali degli attestati di prestazione energetica degli edifici gli APE di ogni unità immobiliare relativi alla situazione post intervento considerando tutti i servizi energetici presenti nello stato finale. Nel caso di lavori iniziati prima del 1° luglio 2020 l’APE ante intervento si deve riferire alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori. Spesa massima ammissibile per gli interventi trainati La spesa massima ammissibile si calcola dividendo la detrazione massima ammissibile per l’aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1. Spese ammesse in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento Bisogna scorporare dalle spese sostenute dal 1° luglio 2020 quelle derivanti dall’ampliamento. L’APE post intervento deve essere redatto considerando la configurazione finale dell’edificio. Ponti termici e calcolo della trasmittanza delle strutture opache I valori delle trasmittanze riportati in tabella in fase di verifica non devono tenere conto dei ponti termici, ma rappresentano il limite del valore medio determinato dividendo la somma dei prodotti delle singole trasmittanze termiche per la loro superficie d’influenza per la superficie complessiva dell’intervento. In ogni caso debbono essere effettuate le verifiche previste dal decreto 26/06/2015 “requisiti minimi”. Asservazione nel caso di intervento trainante + trainato di sostituzione infissi Nel caso di un progetto di riqualificazione energetica che preveda un intervento trainante di isolamento termico della superficie disperdente e uno trainato di sostituzione degli infissi, ai fini del rilascio dell’asseverazione di cui al c.d. DM Asseverazioni, i prezzi a cui riferirsi per l’asseverazione necessaria per l’accesso al Superbonus sono quelli previsti dal punto 13.1 dell’Allegato A del c.d. DM requisiti Ecobonus. Si devono utilizzare i prezzi di cui all’Allegato I del c.d. DM requisiti Ecobonus per tutti gli interventi indicati nell’Allegato A dello stesso decreto, laddove l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore o dell’installatore. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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