Testo Unico Edilizia: Parte Impianti differita al 1? luglio 2005

L’entrata in vigore della parte impiantistica (parte seconda, capo quinto) del DPR 6/6/2001 n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, è stata ulteriormente prorogata al 1° luglio 2005, per effetto dell’art. 19 quater. del DDL 3196-B (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004 n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l’ esercizio di deleghe legislative) approvato in modo definitivo dal Parlamento.
Art. 19 – quater. – (Norme per la sicurezza degli impianti). – 1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1º luglio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Il differimento, richiesto con decisione da Confartigianato non si applica, ribadiamo, agli edifici scolastici di ogni ordine e grado; esso si è reso necessario per consentire la revisione della suddetta parte impianti.
Si tratta di un provvedimento tanto importante quanto necessario: esso permette, infatti, la regolare prosecuzione dei lavori, in corso presso il Ministero delle attività produttive, del cosiddetto “tavolo sull’impiantistica”, che attua la delega, al Ministro Marzano, per il riordino della normativa di settore e per la predisposizione di un sistema di verifiche della sicurezza degli impianti, delega contenuta, com’è noto, nella Legge n.239/2004 (liberalizzazione energetica).

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